Cassazione Civile, Ordinanza n. 14085/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla riliquidazione della pensione di un assicurato appartenente al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La corte di merito aveva ritenuto che, per il calcolo della "quota B" del trattamento pensionistico, non dovesse applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, assumendo che tale limite valesse solo per la "quota A" e fosse stato superato dalla disciplina successiva introdotta dal d.lgs. n. 182/1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che non vi fosse abrogazione tacita del massimale pensionabile e che la disciplina previgente fosse ancora compatibile con quella nuova, applicabile alla quota B; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2935 c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse considerato la prescrizione decennale dei ratei anteriori al 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995 debba continuare ad applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, e che tale limite non sia stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, dello stesso decreto legislativo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo resta applicabile anche al calcolo della quota B della pensione nei casi disciplinati dalla normativa successiva.
art. 1, comma 10; art. 4, comma 8
La disciplina introdotta dal decreto non ha abrogato per incompatibilità il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa previgente, che continua a operare in relazione alla quota B.
La censura sulla prescrizione dei ratei anteriori al 2011 è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo, senza decisione autonoma sul punto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nella liquidazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale continua a operare per la quota B, se non risulta espressamente abrogato o incompatibile con la disciplina successiva.
- L'abrogazione tacita per incompatibilità va esclusa quando la disciplina sopravvenuta può convivere con quella previgente: in tal caso il giudice deve interpretare sistematicamente le norme e applicare entrambe nei rispettivi ambiti.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione impugnata, gli ulteriori motivi che attengono a questioni dipendenti o logicamente subordinate possono restare assorbiti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge è ammissibile quando individua la norma applicata in modo errato e spiega in che misura la decisione di merito si sia discostata dal corretto precetto normativo.
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