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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14088/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite riguarda la riliquidazione della "quota B" di una pensione di lavoratore dello spettacolo. I giudici di merito avevano ritenuto che, per tale quota, non si dovesse più applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, sul presupposto di una sua abrogazione tacita per effetto della disciplina sopravvenuta del d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile non è stato abrogato e continua a operare per la determinazione della quota B; con il secondo deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure formulate in appello contro il capo della sentenza di primo grado relativo alla richiesta di riliquidazione sulla base di contributi giornalieri maggiori.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo, rilevando che nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995 non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, e che tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Dichiara inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non indica puntualmente il capo della decisione di primo grado asseritamente erroneo né il corrispondente motivo di appello. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

    il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo continua a operare nella determinazione della quota B della pensione, per la parte eccedente la soglia normativa

  • art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    non determina l'abrogazione per incompatibilità della disciplina del massimale pensionabile prevista dal d.P.R. n. 1420 del 1971

  • art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182

    modifica il limite di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, ma non lo elimina

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge accolto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia richiede specificità nell'indicazione del capo di sentenza e del motivo di appello asseritamente trascurato

Massime di principio

  • Nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 continua a rilevare per la parte eccedente e non può considerarsi abrogato tacitamente dalla disciplina sopravvenuta, salvo espressa incompatibilità insussistente nel caso esaminato.
  • L'abrogazione tacita per incompatibilità non si presume: occorre un effettivo contrasto tra le discipline succedutesi, contrasto che la Corte esclude tra il d.P.R. n. 1420/1971 e il d.lgs. n. 182/1997 in tema di massimale pensionabile.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quale capo della sentenza di primo grado sarebbe stato trascurato e quale motivo di appello lo avesse devoluto al giudice di secondo grado.

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