Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14053/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Un professionista aveva promosso azione risarcitoria sostenendo che, nel corso di un diverso giudizio instaurato per il pagamento dei suoi compensi, la controparte avesse pronunciato in sede di interrogatorio formale una frase offensiva e accusatoria, attribuendogli addirittura una truffa ai suoi danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile l’esimente di cui all’art. 598 c.p. perché le espressioni erano state rese nell’ambito di un procedimento giudiziario e in relazione diretta e immediata all’oggetto della controversia. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, da un lato, la violazione dell’art. 598 c.p., sostenendo che la scriminante avrebbe escluso solo la punibilità penale ma non la responsabilità civile risarcitoria, e dall’altro la violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. per omessa motivazione sul danno alla reputazione e sulla richiesta risarcitoria. Contestava inoltre che le frasi fossero davvero pertinenti all’oggetto della lite e sostenibili in chiave difensiva. Gli intimati non si costituivano in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella misura in cui censurava la motivazione e una sentenza di primo grado sotto la veste della violazione di legge, e infondato perché, secondo giurisprudenza consolidata, l’applicazione dell’art. 598 c.p. esclude l’antigiuridicità della condotta anche sul piano civile, sicché manca un fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. Ha inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione della Corte d’appello circa la pertinenza diretta e immediata delle espressioni all’oggetto della controversia. Il secondo motivo è stato dichiarato integralmente inammissibile perché formulato secondo il vecchio paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., mentre la sentenza impugnata non presentava un vizio di omesso esame di un fatto decisivo; inoltre la questione sul quantum era assorbita una volta escluso l’an debeatur. Nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati; posto anche l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 598 c.p.

    La Corte lo considera esimente che, una volta riconosciuta, esclude l’antigiuridicità della condotta e impedisce la configurazione di un illecito civile risarcibile, purché le espressioni siano contenute in scritti o discorsi difensivi e attinenti all’oggetto della controversia.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per censurare vizi motivazionali o per rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la generica doglianza di omessa motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per escludere che nel caso vi fosse un vizio di motivazione tale da integrare la nullità della sentenza.

  • art. 2043 c.c.

    L’esimente ex art. 598 c.p. esclude uno degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, ossia l’antigiuridicità, con conseguente insussistenza della responsabilità risarcitoria.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Invocati dal ricorrente a sostegno della pretesa lesione della reputazione, ma non decisivi ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando le espressioni offensive sono pronunciate in un atto o in un discorso difensivo riconducibile all’art. 598 c.p. e sono direttamente e immediatamente pertinenti all’oggetto della causa, la scriminante opera anche sul piano civile, perché esclude l’antigiuridicità del fatto e quindi la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c.
  • La verità dell’offesa non è requisito necessario ai fini dell’operatività dell’esimente dell’art. 598 c.p., se le espressioni restano funzionalmente collegate alla difesa nel processo.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in un diverso apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito, specie quanto alla pertinenza delle frasi al thema decidendum.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato, deve denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare una generica carenza o insufficienza di motivazione.
  • Se viene esclusa la configurabilità dell’illecito, resta assorbita ogni questione sul quantum del danno, perché manca a monte l’an debeatur.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.