Cassazione Civile, Ordinanza n. 14236/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di anzianità di una lavoratrice dello spettacolo, limitatamente alla "quota B" del trattamento, cioè la parte riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva escluso, per tale quota, l'applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, ritenendo che quel massimale valesse solo per la "quota A" e fosse stato superato dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non era stata abrogata, né espressamente né per incompatibilità, e che quindi dovesse continuare ad applicarsi anche alla determinazione della "quota B". La pensionata ha resistito con controricorso e ha anche chiesto il rinvio alla Corte costituzionale, deducendo il contrasto dell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità con la legge delega n. 335 del 1995, per asserita mancanza di proporzione tra contributi versati e prestazione pensionistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo unico, aderendo al principio già affermato in precedenti decisioni, secondo cui nella determinazione della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995 non si computano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte ha escluso che tale limite fosse stato abrogato e ha respinto la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui non è richiesta una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate, purché resti assicurata una ragionevole proporzionalità e non sia compromessa la finalità previdenziale. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Prevede un limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; la Corte ha ritenuto che tale limite continui ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione.
art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
La Corte lo interpreta come compatibile con il permanere del massimale pensionabile previsto dalla disciplina precedente, escludendone l'abrogazione per incompatibilità.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
È richiamato come disposizione che ha modificato il limite della retribuzione giornaliera pensionabile senza eliminarlo.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, lett. a)
La Corte ritiene che il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non imponga una necessaria corrispondenza matematica tra contributi e pensione.
art. 38 Cost.
La Corte richiama la necessità che il sistema previdenziale assicuri una tutela adeguata e proporzionata, senza essere compromessa la finalità previdenziale.
La Corte richiama per dare continuità ai precedenti conformi, richiamandone la motivazione.
Massime di principio
- In tema di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua ad operare nella determinazione della quota B, se non risulta abrogato espressamente né per incompatibilità con la normativa successiva.
- La verifica dell'abrogazione tacita richiede un confronto sistematico tra le disposizioni, e non può desumersi dalla sola introduzione di nuovi criteri di calcolo della prestazione.
- Il principio di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non implica una corrispondenza rigorosa e aritmetica tra contributi versati e prestazione erogata, essendo sufficiente una ragionevole proporzionalità nell'ambito dell'intero sistema previdenziale.
- La questione di legittimità costituzionale è infondata quando l'assetto normativo contestato sia già stato ritenuto dalla Corte costituzionale compatibile con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e adeguatezza della tutela previdenziale.
- In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, la decisione può richiamare per relationem la motivazione dei precedenti conformi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
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