Cassazione Civile, Ordinanza n. 14233/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo, limitatamente alla c.d. "quota B" del trattamento, ossia la parte riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 in poi. I giudici di merito avevano ritenuto che, per tale quota, non operasse più il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, reputandolo implicitamente abrogato dalla disciplina successiva dettata dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per errata interpretazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997: secondo l'Istituto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'abrogazione tacita del massimale pensionabile, nonostante la compatibilità tra la disciplina originaria e quella sopravvenuta relativa alla quota B.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, aderendo all'orientamento già espresso in precedenti decisioni secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si computano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte ha escluso che tale limite sia stato abrogato espressamente o per incompatibilità dalla normativa successiva. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo permane anche con riferimento alla determinazione della quota B della pensione, nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
art. 1, comma 10; art. 4, comma 8
La disciplina sopravvenuta sulla quota B non abroga il precedente massimale pensionabile né espressamente né per incompatibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto dal ricorrente per violazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama per relationem le argomentazioni motivazionali dei precedenti conformi.
Massime di principio
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile continua ad operare se previsto dalla disciplina speciale e non risulta abrogato da norme successive incompatibili.
- L'abrogazione tacita di una disciplina speciale non può essere desunta in assenza di un effettivo e insuperabile contrasto tra la norma previgente e quella sopravvenuta; quando il coordinamento tra le due è possibile, la regola precedente resta applicabile.
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è considerata parte coessenziale dell'assetto normativo e contribuisce a bilanciare gli interessi rilevanti nel regime speciale.
- Se il giudice di merito si discosta da un principio di diritto già consolidato in tema di interpretazione della normativa pensionistica speciale, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
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