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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21608/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di sgravio di una cartella per IRES e IRAP 2006 chiesto da una società poi cancellata dal registro delle imprese. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Amministrazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2495, comma 2, c.c., sostenendo che la società contribuente era stata cancellata prima della notifica del ricorso introduttivo e che, quindi, la società era già estinta e il giudizio di merito doveva essere dichiarato inammissibile con conseguente inesistenza del processo e delle sentenze pronunciate. L’Agenzia ha inoltre rappresentato di avere notificato il ricorso per cassazione alla società socia della estinta, non notificandolo all’altro socio perché deceduto. La controricorrente ha eccepito tardività e difetto di legittimazione passiva, sostenendo anche l’assenza di utilità dell’impugnazione e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del socio deceduto. Gli ulteriori motivi riguardavano, in via assorbita, norme tributarie e processuali sul recupero del credito e sulla prova.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notificazione perché il timbro postale faceva fede e il termine scadeva nel giorno prorogato. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e il trasferimento dei rapporti ai soci, che diventano i successori processuali della società estinta; pertanto, una volta cessata la capacità processuale dell’ente, il processo avrebbe dovuto proseguire nei confronti di tutti i soci e, nel caso specifico, anche degli eredi del socio deceduto. Poiché ciò non era avvenuto, la Corte ha rilevato il difetto di legitimatio ad causam e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate integralmente per la sopravvenienza in corso di causa del precedente delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione dell’ente e un fenomeno successorio in favore dei soci, i quali assumono la veste di successori processuali nei rapporti non definiti.
  • Dopo l’estinzione della società, il processo non può proseguire nei confronti dell’ente ormai privo di capacità processuale, ma deve essere instaurato o proseguito nei confronti di tutti i soci; se uno dei soci è deceduto, il contraddittorio va integrato nei confronti dei suoi eredi.
  • Quando il difetto di legittimazione processuale della parte determina l’impossibilità originaria o sopravvenuta di proseguire il giudizio, la sentenza va cassata senza rinvio.
  • Nel valutare la tempestività della notificazione del ricorso per cassazione, fa fede il timbro postale e non il mero dato informatico del servizio di tracciamento non allegato in atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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