Cassazione Civile, Ordinanza n. 12157/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto in passato un contenzioso connesso alla propria posizione economica e un verbale di conciliazione giudiziale del 1 giugno 2010, nel quale aveva accettato l’inquadramento in categoria C5 con decorrenza 1 gennaio 2003 rinunciando a ulteriori pretese già dedotte in giudizi precedenti. Successivamente aveva promosso un nuovo giudizio chiedendo il riconoscimento della progressione economica orizzontale ex art. 109 del CCRL 2002/2005, con attribuzione della categoria C6 per il periodo 1 marzo 2005 - 31 dicembre 2007 e della categoria C7 dal 1 gennaio 2008. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la conciliazione giudiziale avesse precluso la riproposizione della questione, poiché essa copriva il dedotto e il deducibile e rendeva intangibile l’inquadramento C5 almeno fino al 1 giugno 2010. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi sulla conciliazione non poteva estendersi a una domanda diversa, fondata su una progressione economica prevista da una fonte contrattuale entrata in vigore dopo l’avvio dei precedenti giudizi; deduceva inoltre che la precedente lite aveva avuto ad oggetto esclusivamente l’applicazione dell’accordo di riclassificazione del personale regionale e non la disciplina successiva del CCRL 2002/2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione dell’art. 2909 c.c., non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’interpretazione e sugli effetti del verbale di conciliazione giudiziale, qualificato come atto negoziale transattivo. La Corte ha ribadito che la conciliazione giudiziale, pur intervenendo in un processo, è soggetta alle regole ermeneutiche contrattuali e la sua interpretazione di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione corretta. Ha inoltre evidenziato che il richiamo della Corte territoriale al giudicato ex art. 2909 c.c. costituiva un argomento ultroneo, non decisivo, e dunque non utilmente censurabile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invoca per contestare l’estensione preclusiva del verbale di conciliazione; la Corte precisa però che la decisione d’appello si fondava in realtà sulla natura e sugli effetti dell’accordo transattivo, non su un vero giudicato sostanziale.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per articolare il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
La conciliazione giudiziale è descritta come convenzione conclusa con intervento del giudice e con effetto di chiusura del giudizio nel quale interviene.
Richiamato come norma che disciplina le formalità del verbale di conciliazione giudiziale.
L’interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale deve avvenire secondo i criteri di ermeneutica contrattuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il verbale di conciliazione giudiziale ha natura negoziale e, quando definisce una lite, i suoi effetti vanno individuati secondo i criteri di interpretazione dei contratti, non attraverso il solo paradigma del giudicato ex art. 2909 c.c.
- La conciliazione giudiziale, come la transazione, può coprire non solo il dedotto ma anche il deducibile, purché la controversia rientri nell’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre mediante reciproche concessioni.
- La censura di cassazione contro la interpretazione di un verbale conciliativo è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti o delle clausole, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.
- L’interpretazione del contratto, dell’atto unilaterale e del verbale di conciliazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per errori di diritto o motivazione illogica.
- Argomentazioni della sentenza di merito che siano soltanto ultronee o ad abundantiam non integrano la ratio decidendi e non sono autonomamente censurabili in sede di legittimità.
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