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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26985/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa da un condomino contro altri due condomini per ottenere la rimozione di una tettoia e di un pozzo artesiano realizzati sul cortile comune del condominio, assumendone l'illegittimità per mancanza di autorizzazione. I convenuti hanno resistito sostenendo, da un lato, il difetto di legittimazione attiva dell'attore per mancata autorizzazione degli altri condomini e, nel merito, che i manufatti fossero stati costruiti molti anni prima dal dante causa di uno di loro e che, comunque, la pretesa fosse prescritta o superata da usucapione della porzione di suolo interessata. Il tribunale aveva rigettato la domanda accogliendo l'eccezione di usucapione; la corte d'appello ha invece riformato la decisione ritenendo provato un ampliamento della tettoia avvenuto dopo il 1997 e dunque non maturato il termine ventennale per l'usucapione, oltre a ravvisare la violazione degli artt. 1117 e 1102 c.c. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: (1) nullità del giudizio per contraddittorio non integro, assumendo che, per accessione ex art. 934 c.c., la tettoia sarebbe divenuta di proprietà di tutti i condomini e che quindi fosse necessario evocare in giudizio tutti i comproprietari; (2) violazione dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la corte d'appello avesse affermato la lesione dei limiti d'uso della cosa comune senza adeguato riscontro probatorio e senza considerare alcuni fatti asseritamente decisivi; (3) violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di riduzione in pristino limitata al solo ampliamento della tettoia fosse domanda nuova proposta per la prima volta in appello e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso la necessità del litisconsorzio di tutti i condomini nelle azioni a tutela della cosa comune quando l'attore non chiede un accertamento con efficacia di giudicato sulla posizione degli altri comproprietari e il convenuto si limiti a resistere, senza proporre domanda riconvenzionale. Ha ritenuto inoltre inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era mancante e faceva riferimento a un asservimento esclusivo dell'area comune. Ha infine respinto il terzo motivo perché la domanda di abbattimento del solo ampliamento della tettoia costituiva una lecita emendatio libelli, conseguente alla difesa avversaria fondata sull'usucapione, e quindi non una domanda nuova. In conseguenza del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'operatività dell'accessione, ma la Corte osserva che la costruzione era stata rivendicata dagli stessi sulla base di un titolo contrario all'accessione; comunque, anche in presenza di costruzione su suolo comune, restano applicabili le regole sulla comunione e sull'uso della cosa comune.

  • art. 1102 c.c.

    la Corte ribadisce che la norma consente al singolo partecipante un uso più intenso della cosa comune solo entro limiti che non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri pari uso; nel caso concreto l'ampliamento della tettoia è stato ritenuto lesivo del godimento paritetico degli altri condomini.

  • art. 1117 c.c.

    richiamato dalla corte di merito e non disatteso dalla Cassazione come norma sulla comunione condominiale della parte comune interessata dall'intervento.

  • art. 112 c.c.

    citato dai ricorrenti in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la nullità perché non vi è stata pronuncia ultra o extra petita.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte reputa il motivo inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'assunta novità della domanda in appello; la Corte lo ritiene non violato perché vi è stata solo una consentita emendatio libelli.

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte esclude che vi sia stata domanda nuova in appello, qualificando la modifica della domanda come emendatio e quindi ammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte rileva che la doglianza sul secondo motivo tendeva in realtà a un riesame del merito, non consentito in cassazione.

  • art. 404 c.p.c.

    menzionato solo nel richiamo giurisprudenziale sulla diversa ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi possessori/opposizione di terzo.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle azioni reali proposte da un singolo condomino a tutela della cosa comune, non è necessario integrare il contraddittorio con tutti i comproprietari quando l'attore non chiede un accertamento con efficacia di giudicato sulla posizione degli altri condomini e il convenuto si limiti a resistere alla domanda.
  • La necessità del litisconsorzio va distinta a seconda della natura della tutela azionata: nei giudizi possessori o in altre ipotesi in cui la demolizione dell'opera non possa essere utilmente pronunciata senza coinvolgere tutti i compossessori/comproprietari, il contraddittorio può essere necessario; nelle azioni petitorie o di tutela del godimento della cosa comune, invece, la domanda può essere utilmente proposta anche contro il solo autore dell'opera.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione o sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove; il motivo è inammissibile se mira sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione del merito.
  • La modifica della domanda è ammissibile come emendatio libelli quando si mantiene ferma la vicenda sostanziale dedotta in giudizio e si precisa o circoscrive il petitum in modo non incompatibile con la difesa avversaria; non integra domanda nuova se costituisce adattamento conseguente alle difese svolte dalla controparte.
  • In tema di comunione e condominio, il partecipante può utilizzare la cosa comune anche per un fine proprio, ma non può occupare o asservire in via esclusiva porzioni comuni con opere che pregiudichino il pari godimento degli altri partecipanti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioPrimato del diritto dell'Unione europea

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