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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27155/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ripetizione di addebiti su conto corrente bancario, nel quale la corte d'appello aveva già dichiarato con sentenza non definitiva la prescrizione delle pretese relative agli addebiti anteriori al decennio dalla notifica della citazione. In sentenza definitiva la corte territoriale aveva respinto l'istanza della società correntista di essere rimessa in termini per produrre un report storico della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, aveva recepito le conclusioni del CTU e aveva accolto solo parzialmente l'appello della banca, rideterminando in diminuzione l'importo dovuto all'esito della ripetizione. La banca, con ricorso principale, ha articolato cinque motivi: a) violazione degli artt. 111, 112, 115 e 194 c.p.c., assumendo che il CTU avesse ecceduto i suoi compiti, valutando fatti non dedotti e incidendo sul merito; b) violazione degli artt. 820 e 1194 c.c., sostenendo che, in presenza di conto affidato, la corte avesse errato nel ritenere inesigibili gli interessi maturati nell'ambito dell'apertura di credito e nel non applicare correttamente l'imputazione dei pagamenti; c) nullità della sentenza per avere il giudice aderito a una delle ricostruzioni peritali senza spiegare perché fosse preferibile alle altre; d) violazione di norme di diritto perché, in assenza di prova della stipulazione del fido, il CTU avrebbe dovuto formulare un'ipotesi alternativa e, secondo la banca, ciò avrebbe portato a un diverso importo prescritto; e) omessa motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per non avere la sentenza confutato i precedenti di legittimità richiamati dalla banca. La società correntista, con ricorso incidentale, ha dedotto: a) nullità della sentenza e violazione degli artt. 101 e 345 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., lamentando il mancato accoglimento della remissione in termini per produrre il report della Centrale dei Rischi, documento che, a suo dire, avrebbe dimostrato l'erroneità del limite di fido indicato e l'assenza di extrafido; b) omessa motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per avere la corte ridotto il dovuto sulla base delle risultanze peritali pur in mancanza di certezza sulla presenza e sull'ammontare delle rimesse solutorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, per il ricorso principale, che tutti i motivi fossero inammissibili perché diretti a censurare in modo generico o meramente meritale la valutazione del giudice di appello, oppure perché introducevano questioni nuove non trattate nei precedenti gradi, o ancora perché non contenevano una specifica e intelligibile deduzione dell'errore di diritto denunciato. Quanto al ricorso incidentale, ha rilevato che il primo motivo era precluso in parte dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva non impugnata e in parte carente di autosufficienza, mentre il secondo motivo era manifestamente meritale e comunque infondato nella parte in cui contestava l'adeguatezza della motivazione, essendo sufficiente che il giudice indichi gli elementi posti a base del convincimento senza dover esaminare e confutare tutte le argomentazioni delle parti. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti ed è stato disposto, per entrambi i ricorrenti, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale come norma asseritamente violata dal consulente e dalla sentenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non specificamente dedotta in modo autosufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura per novità e difetto di specificità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso principale, senza che la doglianza superasse il vaglio di specificità e autosufficienza

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti del consulente tecnico; la Corte ha ribadito che il CTU non è vincolato alle sole allegazioni delle parti, salvo il divieto di individuare d'ufficio i fatti principali e nel rispetto del contraddittorio

  • art. 157 c.p.c.

    evocato per affermare che le nullità relative dell'attività del CTU sono soggette a tempestiva deduzione; la Corte ha ritenuto la doglianza preclusa per difetto di tempestiva contestazione

  • art. 820 c.c.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, ma la Corte non ha esaminato il merito per difetto di specificità e per estraneità della censura alla sentenza impugnata

  • art. 1194 c.c.

    richiamato nel secondo motivo del ricorso principale; la Corte ha escluso la deducibilità della violazione per mancanza di una critica puntuale e intellegibile alla ratio decidendi

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre vizi di motivazione; la Corte ha ribadito che la motivazione è sufficiente quando espone in modo chiaro gli elementi posti a fondamento del convincimento, senza obbligo di confutare analiticamente tutte le argomentazioni delle parti

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione al diniego di remissione in termini, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare il mancato deposito del report della Centrale dei Rischi; la Corte ha rilevato la preclusione e il difetto di autosufficienza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di prova del fido e delle rimesse solutorie; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma senza incidenza sulla decisione di inammissibilità

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma la doglianza non ha superato il vaglio di ammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili questioni nuove che non risultino già trattate nei gradi di merito; la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • La denuncia di violazione di legge richiede argomentazioni specifiche e intellegibili, idonee a spiegare in quale punto la decisione contrasti con la norma o con l'interpretazione consolidata; non basta un richiamo astratto alla norma né la sollecitazione di un nuovo esame del merito.
  • Il controllo della Corte di cassazione non può risolversi in una rivalutazione delle prove o in un sindacato sostitutivo del prudente apprezzamento del giudice di merito, al quale spetta scegliere le fonti del proprio convincimento e selezionare gli elementi probatori ritenuti decisivi.
  • Le contestazioni relative all'attività del consulente tecnico d'ufficio, quando non attengano all'individuazione dei fatti principali, integrano al più nullità relative soggette a tempestiva deduzione; in difetto, la censura è preclusa.
  • Il giudice di merito adempie all'obbligo di motivazione quando espone in modo chiaro e coerente gli elementi posti a fondamento della decisione; non è tenuto a confutare singolarmente tutte le deduzioni o argomentazioni delle parti, che si intendono implicitamente disattese se incompatibili con la soluzione adottata.
  • La parte che invoca la produzione tardiva di un documento deve indicarne con precisione la decisività e la concreta incidenza sul fatto controverso; in mancanza, la censura difetta di autosufficienza.
  • La formazione del giudicato interno sulla sentenza non definitiva preclude la riproposizione in sede di impugnazione delle questioni non devolute o non impugnate tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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