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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19427/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società fornitrice aveva convenuto davanti al Tribunale una società acquirente chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nel prezzo pattuito per la vendita non eseguita di 1.000 kg di dolcificante, o in subordine in una somma inferiore. La fornitrice sosteneva che, tramite scambio di e-mail, le parti avessero concluso un contratto di vendita avente ad oggetto tipo di merce, prezzo e quantitativo, e che l'acquirente si fosse poi sottratta ingiustificatamente all'esecuzione. La convenuta negava invece che il contratto fosse mai stato concluso, deducendo anche, in via subordinata, che il danno dovesse essere ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il Tribunale respingeva la domanda; la Corte d'appello accoglieva l'impugnazione principale della fornitrice, ritenendo provata la conclusione del contratto via e-mail e la responsabilità contrattuale dell'acquirente, nonché liquidando il danno nel mancato guadagno pari al prezzo convenuto. In Cassazione l'acquirente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1326, 1362, 1470 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto concluso il contratto senza accordo su tutti gli elementi essenziali e avesse mal interpretato le e-mail e il materiale istruttorio; con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c., sostenendo che la fornitrice avrebbe potuto evitare o ridurre il danno anche rivendendo la merce.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha osservato che le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge e vizi processuali, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo, qui non dedotti né ravvisabili. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che la violazione di legge ricorre solo quando si contesti l'erronea individuazione o applicazione della norma, non la ricostruzione del fatto; e che l'interpretazione dei documenti negoziali è riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo. La doglianza, invece, si risolveva in una diversa lettura delle e-mail e delle risultanze istruttorie. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, perché la Corte d'appello aveva esplicitamente valutato e respinto la rilevanza negativa del comportamento della fornitrice, ritenendo non azzardato l'acquisto immediato della merce; la censura sulla possibile rivendita del prodotto richiedeva comunque una nuova valutazione di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    richiamato come norma sulla conclusione del contratto; la Corte osserva che la censura non investe correttamente l'interpretazione della norma, ma la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale canone di interpretazione negoziale; la sua violazione è censurabile solo indicando lo specifico discostamento del giudice di merito dai canoni ermeneutici, non proponendo una lettura alternativa del documento

  • art. 1470 c.c.

    richiamato come norma sulla vendita; la Corte rileva che il motivo non denuncia una falsa applicazione della norma, ma contesta la valutazione delle prove sulla conclusione del contratto

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o non considera i fatti non contestati; non ricorre quando si censura la valutazione del materiale probatorio ritualmente acquisito

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattende una prova legale; non quando effettua il prudente apprezzamento delle prove

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per distinguere la violazione/falsa applicazione di legge dalla contestazione della ricostruzione del fatto, che è estranea a tale vizio

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per il preteso vizio di omessa pronuncia; la Corte ne esclude la configurabilità perché la questione era stata esaminata

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato sulla motivazione all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non alla mera diversa lettura delle prove

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa omessa pronuncia sull'eccezione ex art. 1227 c.c.; la Corte nega il vizio poiché la questione è stata in sostanza decisa

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per l'eccezione di concorso colposo del creditore e per la deduzione di un possibile contenimento del danno; la Corte osserva che la sua applicazione presuppone una valutazione di merito già effettuata o comunque non sindacabile nei termini prospettati

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito del minimo costituzionale della motivazione, ritenuto rispettato dalla decisione di merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dichiarare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, ma solo l'erronea individuazione o applicazione della norma astratta.
  • L'interpretazione dei documenti negoziali è attività riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per specifica violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto storico decisivo, non mediante la proposta di una lettura alternativa delle stesse risultanze.
  • La conclusione del contratto richiede l'accordo sugli elementi essenziali del regolamento negoziale; tuttavia, la verifica della sussistenza di tale accordo, quando dipende dal contenuto di e-mail e da altre risultanze istruttorie, è apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non apparente e non contraddittoria.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate: utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a una prova di un valore probatorio diverso da quello legale; non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove ritualmente acquisite.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d'appello abbia comunque esaminato e disatteso, anche implicitamente, la questione dedotta; la diversa opinione sulla sufficienza dell'esame svolto non integra un vizio processuale ma una richiesta di nuova valutazione di merito.
  • In tema di concorso colposo del creditore e di contenimento del danno ex art. 1227 c.c., la censura in cassazione non può tradursi nella richiesta di rivalutare l'adeguatezza delle scelte della parte danneggiata, se il giudice di merito ha già escluso la rilevanza negativa di quel comportamento.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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