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Sentenza

Sentenza del 24/06/2022 n. 20508 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia, in seguito alla Docfa presentata dalla contribuente per diversa distribuzione degli spazi e ristrutturazione di un immobile destinato ad albergo (cat. D), ha proceduto al nuovo classamento e revisione della rendita catastale, aumentandola da €5.124,00 a €12.676,00. La ricorrente deduceva carenza di motivazione dell'avviso (in particolare sulla specificazione delle unità immobiliari e dei parametri usati, sul saggio di fruttuosità applicato), omissione di sopralluogo e violazione dei parametri e moltiplicatori catastali, nonché irregolarità nella liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: il saggio di fruttuosità del 2% era quello indicato nella Docfa e coincide con il minimo previsto dall'art.29 del D.P.R. 1142/1949 (principio di legittimità del tasso per gruppo); l'avviso emesso dopo Docfa soddisfaceva gli obblighi motivazionali con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, essendo mancata una contestazione degli elementi di fatto; il mancato sopralluogo non era necessario quando il classamento deriva da denuncia/Docfa del contribuente e/o quando si procede per stima diretta di immobili di destinazione speciale; le presunte violazioni dei moltiplicatori non sono state adeguatamente documentate nel ricorso e la censura risultava generica; la controversia aveva valore indeterminabile, per cui la liquidazione delle spese non risultava erronea. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio in Cassazione e rifusione delle spese del merito.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7

    Regole sul dovere di motivazione degli atti tributari; qui invocate per censurare la motivazione dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse assolto dalla mera indicazione dei dati oggettivi quando la Docfa non è stata disattesa.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 29

    Stabilisce il saggio di fruttuosità (tasso di capitalizzazione) per i fabbricati; la giurisprudenza e la Corte confermano che per il gruppo D il saggio è determinato autoritativamente (2% nel caso) e non soggetto a discrezionalità dell'Ufficio.

  • D.L. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1 (conv. L. n. 154 del 1988)

    Norma richiamata per escludere il necessario sopralluogo quando il nuovo classamento consegue a denuncia/Docfa presentata dal contribuente; la Corte ha applicato questo principio per giustificare l'assenza di visita.

  • D.P.R. n. 138 del 1998 (Allegato C)

    Contiene parametri e moltiplicatori per la determinazione della superficie e della rendita; la Corte ha ritenuto che l'ufficio possa adattare i parametri alle caratteristiche concrete dell'immobile e che la ricorrente non ha dimostrato in modo puntuale la violazione dei moltiplicatori.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 15

    Richiamati in relazione al criterio di determinazione del valore della lite e alla liquidazione delle spese. La Corte ha precisato che le controversie sul classamento e rendita catastale hanno valore indeterminabile e quindi non si applica il criterio utilizzato per liti di valore determinabile ai fini di tariffazione.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Citato rispetto al governo delle spese di lite e tariffazione dei compensi; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché priva di allegazione puntuale delle attività svolte e basata su un assunto errato circa il valore della lite.

  • D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7

    Richiamato a supporto del principio che per immobili di destinazione speciale (gruppo D) l'attribuzione di rendita avviene mediante stima diretta, senza che ciò comporti obbligo di sopralluogo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (modificato dalla L. n. 228 del 2012)

    Norma richiamata in dispositivo per la determinazione del contributo unificato e degli oneri di rito posti a carico del ricorrente in Cassazione.

Massime di principio

  • Quando il nuovo classamento e la rendita derivano da una Docfa presentata dal contribuente, l'avviso di accertamento è motivato adeguatamente con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe, a meno che l'Ufficio non disconosca specifici elementi di fatto; in tal caso la motivazione deve essere più dettagliata.
  • Il saggio di fruttuosità previsto dal D.P.R. 1142/1949 è fissato per gruppi catastali e non è discrezionale per l'Ufficio: per talune categorie (es. gruppo D) esiste un tasso minimo/obbligatorio che l'Amministrazione non può modificare arbitrariamente.
  • La mancata effettuazione di un sopralluogo non è di per sé vizio quando il classamento deriva da denuncia/Docfa del contribuente o quando si procede per 'stima diretta' di immobili a destinazione speciale; l'Amministrazione può basarsi sulle risultanze documentali.
  • Le censure in Cassazione che implicano valutazioni tecnico-fattuali (parametri, moltiplicatori, misure) richiedono specificità e produzione degli atti/elementi contestati: mancando tali elementi il reclamo è inammissibile perché non autosufficiente.
  • Le controversie sul classamento e sulla rendita catastale hanno normalmente valore indeterminabile; per tali liti la liquidazione delle spese segue criteri diversi rispetto alle liti di valore determinabile e non è sufficiente calcolare il valore come sola differenza di rendita.
  • La sentenza di appello sostituisce quella di primo grado e solo le sue statuizioni costituiscono oggetto di ricorso per cassazione; non è possibile impugnare la prima sentenza per vizi non riproposti o modificati nella sentenza di appello.

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