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Sentenza

Sentenza del 24/06/2022 n. 20509 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava il classamento e la rendita catastale di tre unità immobiliari a seguito della procedura DOCFA presentata dal ricorrente. Il ricorrente contestava: carenza/insufficiente motivazione dell'avviso; omissione di valutazione di documenti e di una perizia tecnica di parte che dimostrerebbero la sussistenza in zona di immobili analoghi con classamento inferiore; obbligo di sopralluogo previsto da normativa anteriore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi relativi alla presunta carenza di motivazione e alla necessità del sopralluogo (motivi 1,2 e 6), ritenendo invece fondati i motivi 3,4 e 5: ha censurato la CTR per avere omesso di esaminare e valutare la perizia tecnica di parte e la documentazione probatoria sulle unità analoghe, nonché per avere escluso a priori la considerazione della perizia solo perché di parte. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Costituzione

    garantisce il diritto di difesa; il giudice deve valutare le prove e le argomentazioni difensive, non può escluderle per principio formale

  • Legge n. 241 del 1990

    obbligo di motivazione degli atti amministrativi: la motivazione deve essere tale da consentire al destinatario di comprendere le ragioni dell'atto e di contestarlo

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    diritto del contribuente ad essere informato sui presupposti di fatto e di diritto dell'atto impositivo; la motivazione deve rendere noto l'oggetto del contenzioso

  • Decreto-Legge n. 70 del 1988

    art. 11, comma 1 (convertito in L. n. 154/1988)

    consente il classamento conseguente a denuncia di variazione catastale (procedura DOCFA) anche senza immediato sopralluogo, purché la rettifica derivi da valutazione tecnico-estimativa e non da disconoscimento di elementi di fatto

  • D.P.R. n. 1142 del 1949

    prevede in astratto il sopralluogo per il classamento; tuttavia la giurisprudenza ritiene che l'obbligo non sia assoluto quando il classamento derivi dalla denuncia del contribuente o in assenza di variazioni edilizie

  • Codice Civile

    regola l'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo; nel giudizio tributario ciò impone al contribuente di produrre elementi comparativi se invoca un classamento inferiore

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360, comma 1, nn. 3,4,5

    disciplinano i motivi di ricorso per cassazione rispettivamente per violazione di norme di diritto, motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo

Massime di principio

  • Quando il classamento deriva da una procedura DOCFA promossa dal contribuente, l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se l'Ufficio non contesta elementi fattuali; se invece vi è divergenza sugli elementi di fatto, la motivazione dell'Ufficio deve specificare le differenze riscontrate
  • La perizia di parte non può essere scartata in via pregiudiziale solo per la sua origine: il giudice tributario deve esaminarla, valutarne i contenuti tecnici e motivare esplicitamente il perché la ritenga o non la ritenga convincente prima di fondare la decisione su perizia dell'Ufficio
  • La stima UTE (o altra perizia d'ufficio) non è automaticamente decisiva: il giudice deve verificarne l'idoneità a superare le contestazioni del contribuente e deve motivare il proprio convincimento quando la assume come base dell'accertamento
  • Il sopralluogo non è obbligatorio in tutti i casi: non è richiesto quando il nuovo classamento consegue a una denuncia di variazione presentata dal contribuente e non vi siano variazioni edilizie che giustifichino una verifica in loco
  • Sul piano probatorio, il contribuente che contesta un classamento più elevato deve produrre documentazione e confronti (visure, fotografie, perizie, esempi comparativi) che il giudice deve valutare nel contraddittorio per assicurare la parità delle armi
  • In presenza di valutazioni tecnico-estimative confliggenti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo portano a preferire una stima rispetto all'altra; la semplice affermazione di adesione alla perizia d'ufficio senza motivazione è viziabile

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