Sentenza del 24/06/2022 n. 20509 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava il classamento e la rendita catastale di tre unità immobiliari a seguito della procedura DOCFA presentata dal ricorrente. Il ricorrente contestava: carenza/insufficiente motivazione dell'avviso; omissione di valutazione di documenti e di una perizia tecnica di parte che dimostrerebbero la sussistenza in zona di immobili analoghi con classamento inferiore; obbligo di sopralluogo previsto da normativa anteriore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi relativi alla presunta carenza di motivazione e alla necessità del sopralluogo (motivi 1,2 e 6), ritenendo invece fondati i motivi 3,4 e 5: ha censurato la CTR per avere omesso di esaminare e valutare la perizia tecnica di parte e la documentazione probatoria sulle unità analoghe, nonché per avere escluso a priori la considerazione della perizia solo perché di parte. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
Costituzione
garantisce il diritto di difesa; il giudice deve valutare le prove e le argomentazioni difensive, non può escluderle per principio formale
Legge n. 241 del 1990
obbligo di motivazione degli atti amministrativi: la motivazione deve essere tale da consentire al destinatario di comprendere le ragioni dell'atto e di contestarlo
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
diritto del contribuente ad essere informato sui presupposti di fatto e di diritto dell'atto impositivo; la motivazione deve rendere noto l'oggetto del contenzioso
Decreto-Legge n. 70 del 1988
art. 11, comma 1 (convertito in L. n. 154/1988)
consente il classamento conseguente a denuncia di variazione catastale (procedura DOCFA) anche senza immediato sopralluogo, purché la rettifica derivi da valutazione tecnico-estimativa e non da disconoscimento di elementi di fatto
D.P.R. n. 1142 del 1949
prevede in astratto il sopralluogo per il classamento; tuttavia la giurisprudenza ritiene che l'obbligo non sia assoluto quando il classamento derivi dalla denuncia del contribuente o in assenza di variazioni edilizie
Codice Civile
regola l'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo; nel giudizio tributario ciò impone al contribuente di produrre elementi comparativi se invoca un classamento inferiore
Codice di Procedura Civile
art. 360, comma 1, nn. 3,4,5
disciplinano i motivi di ricorso per cassazione rispettivamente per violazione di norme di diritto, motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Quando il classamento deriva da una procedura DOCFA promossa dal contribuente, l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se l'Ufficio non contesta elementi fattuali; se invece vi è divergenza sugli elementi di fatto, la motivazione dell'Ufficio deve specificare le differenze riscontrate
- La perizia di parte non può essere scartata in via pregiudiziale solo per la sua origine: il giudice tributario deve esaminarla, valutarne i contenuti tecnici e motivare esplicitamente il perché la ritenga o non la ritenga convincente prima di fondare la decisione su perizia dell'Ufficio
- La stima UTE (o altra perizia d'ufficio) non è automaticamente decisiva: il giudice deve verificarne l'idoneità a superare le contestazioni del contribuente e deve motivare il proprio convincimento quando la assume come base dell'accertamento
- Il sopralluogo non è obbligatorio in tutti i casi: non è richiesto quando il nuovo classamento consegue a una denuncia di variazione presentata dal contribuente e non vi siano variazioni edilizie che giustifichino una verifica in loco
- Sul piano probatorio, il contribuente che contesta un classamento più elevato deve produrre documentazione e confronti (visure, fotografie, perizie, esempi comparativi) che il giudice deve valutare nel contraddittorio per assicurare la parità delle armi
- In presenza di valutazioni tecnico-estimative confliggenti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo portano a preferire una stima rispetto all'altra; la semplice affermazione di adesione alla perizia d'ufficio senza motivazione è viziabile
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