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Sentenza

Sentenza del 24/06/2022 n. 2999 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Accoglimento del ricorso per nullità della notifica - Omessa controdeduzione specifica da parte dell'Agente della riscossione - Condanna alla spese - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto: la dichiarazione di irreperibilità e la notifica conseguente sono state ritenute illegittime/nulli; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, soccombente, è stata condannata alle spese processuali. La decisione si muove in linea con il principio richiamato in Cass. 7489/20.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità della notifica perché la dichiarazione di irreperibilità, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., era stata effettuata senza il rispetto delle formalità previste dalla legge e senza tener conto della differenza tra irreperibilità relativa e assoluta; inoltre l'Agente della riscossione non aveva fornito controdeduzioni specifiche nelle sedi giudiziali.

Norme richiamate

  • c.p.c. art. 143

    L'art. 143 richiede che la dichiarazione di irreperibilità sia basata su specifiche formalità e accertamenti; il giudice ha ritenuto che, in assenza del rispetto di tali formalità, la dichiarazione è invalida e non giustifica la notifica.

  • d.P.R. 602/73 art. 26

    La norma regolamenta le modalità di notificazione nel processo di riscossione; l'interpretazione applicata è che l'Agente della riscossione deve attenersi alle procedure previste e fornire prova puntuale delle attività di ricerca e notifica, non potendo limitarsi a dichiarazioni generiche di irreperibilità.

  • Cass. 7489/20

    Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che l'omessa controdeduzione specifica dell'Amministrazione e l'irregolarità nella dichiarazione di irreperibilità comportano l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese della parte soccombente.

Massime di principio

  • Se la dichiarazione di irreperibilità non rispetta le formalità previste dall'art. 143 c.p.c., la notifica può essere dichiarata nulla.
  • È necessaria la distinzione tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta: una dichiarazione generica di irreperibilità non è sufficiente per rendere valida la notifica.
  • L'Agente della riscossione deve produrre controdeduzioni specifiche e prove delle operazioni di ricerca e notifica; l'omessa controdeduzione aumenta il rischio di soccombenza e condanna alle spese.
  • Il contribuente che documenti la mancata osservanza delle formalità può ottenere l'annullamento degli atti di riscossione e la condanna dell'amministrazione alle spese.
  • In casi simili è utile raccogliere e conservare prove di presenza/assenza e della mancata regolare notifica per supportare il ricorso.

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