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Sentenza

Sentenza del 24/06/2022 n. 569 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Imposta di donazione - Trasferimenti non soggetti ad imposta - Conferimento beni in trust - Coincidenza tra disponente e beneficiario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di donazione (8%) relativo all'attribuzione al beneficiario di somme precedentemente versate dallo stesso Sig. B a un trust. L'Ufficio aveva liquidato l'imposta ritenendo non identificato il beneficiario e quindi operando come persona indeterminata; i ricorrenti hanno contestato l'accertamento sostenendo che non si è verificato alcun effettivo arricchimento poiché il disponente e il beneficiario coincidono, come dimostrato dalle contabili bancarie dei bonifici e dall'atto di attribuzione del sottofondo al beneficiario.

La decisione

Il tribunale d'appello tributario ha accolto l'appello dei contribuenti riformando la sentenza di primo grado. È stato affermato che per l'imposizione indiretta in materia di donazione è necessario un trasferimento effettivo di ricchezza tramite un'attribuzione patrimoniale stabile che comporti un arricchimento del beneficiario e un contemporaneo depauperamento del disponente. Tale presupposto manca quando disponente e beneficiario coincidono; pertanto le attribuzioni contestate non sono soggette ad imposta di donazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1 D. Lgs. 346/1990

    La norma definisce il presupposto impositivo dell'imposta di donazione: occorre un trasferimento patrimoniale che realizzi arricchimento del beneficiario e depauperamento del disponente; in assenza di questo requisito (identità tra disponente e beneficiario) non sussiste la base imponibile.

  • Art. 3‑ter D. Lgs. 463/1997

    Prevede le sanzioni e gli effetti dei versamenti a titolo cautelativo; nel caso di specie il versamento cautelativo effettuato dal notaio serve unicamente a evitare sanzioni/interessi ma non implica riconoscimento definitivo della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • La tassazione per donazione richiede un effettivo trasferimento di ricchezza: se disponente e beneficiario coincidono, generalmente manca il presupposto impositivo e non scatta l'imposta di donazione.
  • La documentazione bancaria e l'atto di trust che dimostrano la provenienza dei fondi e l'identità dei soggetti sono elementi probatori decisivi per escludere la donazione tassabile.
  • Se il beneficiario non è formalmente identificato nell'atto, l'Amministrazione può liquidare l'imposta come attribuzione a persona indeterminata; per evitarlo è importante che l'atto di trust identifichi chiaramente i beneficiari o che vi sia prova certa dell'intenzione e della titolarità dei versamenti.
  • Il pagamento cautelativo richiesto dall'Ufficio per evitare sanzioni non equivale a riconoscimento della pretesa e può essere fatto in via cautelativa in attesa di giudizio.
  • In contenziosi simili, il giudice valuta la presenza di arricchimento e depauperamento: prove della stessa persona come fonte delle somme e della successiva attribuzione a medesima persona sono determinanti per escludere l'imposta.

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