Sentenza del 24/06/2022 n. 20505 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego (20.11.2013) dell'Agenzia alla richiesta di annullamento in autotutela di atti di aggiornamento catastale e Docfa che avevano frazionato l'area cortilizia e costituito nuove aree urbane (F1) e un subalterno comune non censibile. I ricorrenti contestavano la legittimità dell'aggiornamento per: mancata sottoscrizione da parte di tutti i titolari di diritti reali (richiamando D.M. 701/1994 e Circolare MF n.49/1996); la presenza di un contenzioso ostativo al tipo di frazionamento (Circolare n.4/2009, par.2, punto B); l'impossibilità di surrogare le firme con una lettera di incarico nei casi di costituzione di nuove aree urbane F1. L'ufficio aveva giustificato il diniego ritenendo regolarizzato l'atto tramite lettera di incarico e sostenendo che l'aggiornamento non incidesse su accertamenti di diritti reali di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (questioni di giurisdizione) e ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva declinato la competenza al giudice ordinario. La Cassazione ha stabilito che la controversia rientra nella giurisdizione tributaria (D.Lgs. 546/1992, art.2, comma 2 e art.19, comma 1, lett. f) poiché l'aggiornamento catastale incide sulla qualificazione, classamento e rendita e quindi sui tributi. Inoltre la Corte ha osservato l'esistenza di un giudicato implicito interno: la Commissione Tributaria Provinciale aveva deciso nel merito convalidando l'operato dell'Amministrazione, implicando così la propria giurisdizione, statuizione non censurata in appello. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che dovrà esercitare la giurisdizione e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 2, comma 2; art. 19, comma 1, lett. f)
Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a operazioni catastali che incidono su intestazione, figura, estensione, classamento e attribuzione della rendita; gli atti relativi alle operazioni catastali (anche diniego di variazione) sono impugnabili dinanzi al giudice tributario.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Regolamenta i tipi di aggiornamento catastale e le modalità di presentazione; la controversia riguardava l'applicazione delle regole di firma/sostituzione per il frazionamento.
Circolare Ministero delle Finanze 27/02/1996 n. 49
Prevedeva la possibilità di regolarizzare alcuni atti con 'lettera di incarico' in casi particolari; discussa la portata rispetto alla costituzione di nuove aree urbane F1.
Circolare Agenzia del Territorio 29/10/2009 n. 4
Ha chiarito i casi di ostatività al tipo di frazionamento in presenza di contenzioso; la sua interpretazione è centrale nella contestazione sulla necessità delle firme e sull'effetto del contenzioso (anche non giudiziale).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. n. 31547/21; Cass. SS.UU. n.19524/18; Cass. SS.UU. n.24883/08; Cass. SS.UU. n.1599/19-01-2022
Confermato che il diniego di variazione della rendita è atto relativo alle operazioni catastali impugnabile davanti al giudice tributario; distinguono le controversie di mera proprietà (giudice ordinario) da quelle dirette a variare le risultanze catastali con rilevanza tributaria (giudice tributario). La giurisdizione accertata in primo grado può costituire giudicato implicito che impedisce la declinatoria in appello.
Massime di principio
- Le controversie che riguardano operazioni catastali (aggiornamenti, attribuzione di classamento o rendita) e che possono incidere sulla determinazione dei tributi rientrano nella giurisdizione tributaria ai sensi del D.Lgs. 546/1992 art.2(2) e art.19(1)(f).
- Il diniego, espresso o tacito, di una istanza di variazione catastale (anche se riferito a misure di autotutela amministrativa) è qualificabile come atto relativo alle operazioni catastali e dunque impugnabile davanti al giudice tributario.
- Se la Commissione Tributaria di primo grado ha deciso nel merito convalidando o rigettando l'atto amministrativo, essa ha implicitamente affermato la propria giurisdizione; tale statuizione può costituire giudicato implicito interno che impedisce alla Commissione Tributaria Regionale di declinare la competenza in appello.
- La distinzione tra controversie tra privati (proprietà, accertamento di diritti reali) e controversie volte a ottenere la variazione delle risultanze catastali è essenziale: se l'obiettivo è modificare i dati catastali con effetti fiscali prevale la giurisdizione tributaria, mentre le liti preordinate esclusivamente all'accertamento di diritti reali spettano al giudice ordinario.
- Questioni sostanziali relative alla regolarità formale dell'istanza catastale (es. mancata sottoscrizione, uso di lettera di incarico) devono essere valutate nel merito dal giudice competente (di norma tributario se l'aggiornamento incide sulla rendita); non è ammissibile che un giudice d'appello declini la competenza senza tener conto del giudicato implicito.
- In casi simili è opportuno sollevare tempestivamente e chiaramente le questioni di giurisdizione e conservare la documentazione (lettere di incarico, istanze, comunicazioni amministrative) per consentire la valutazione sia della legittimità formale che della rilevanza tributaria dell'atto.
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