Cassazione Penale, Sentenza n. 6967/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione la conferma, da parte della Corte d'Appello di Catanzaro, della sentenza di condanna emessa dal GUP di Cosenza per reati collegati a minacce/estorsione e reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Perri contestava la responsabilità in relazione alle estorsioni (sosteneva che la persona offesa non lo conosceva e che le minacce erano veicolate tramite utenza in uso a Sirufo) e chiedeva la riqualificazione del fatto in violenza privata (art. 610 c.p.). Sirufo deduceva che la condanna si fondava esclusivamente su conversazioni intercettate che non avrebbero provato la compravendita di droga. Cvetanov contestava il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che le precedenti sospensioni riguardavano decreti penali (uno dei quali estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.) e quindi non potevano essere computate come precedenti ostativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Perri Candido e Sirufo Alfredo, ritenendoli manifestamente infondati o generici rispetto alla puntuale valutazione delle intercettazioni già compiuta in sede di merito; per entrambi è stata confermata la condanna alle spese e il pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Diversamente, il ricorso di Cvetanov è stato ritenuto fondato limitatamente alla questione della sospensione condizionale: la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata solo su quel punto e ha rinviato a diversa sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sulla concessione del beneficio, avendo accertato dagli atti del casellario che il decreto penale esecutivo del 25/03/2016 relativo a una contravvenzione è estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamate per affermare la responsabilità in concorso dei soggetti per i reati contestati; la Corte ha ritenuto che i fatti siano ascrivibili a più persone in concorso sulla base delle intercettazioni e della prova acquisita.
art. 628 comma 2 n. 1) c.p. e artt. 56 e 629 c.p.
Norme richiamate nella contestazione dei delitti collegati a minacce/estorsione e relative aggravanti: la Corte d'Appello e la Cassazione hanno ritenuto sussistere gli elementi del reato alla luce dei dialoghi intercettati e del riferimento al 'debito di droga'.
art. 80 e art. 73 comma 4 del DPR n. 309/1990
Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti utilizzate per inquadrare le condotte connesse allo spaccio; la Corte ha ritenuto che gli scambi intercettati attestassero un rapporto riferibile a traffici di stupefacenti e al conseguente debito.
Richiamato dal ricorrente Perri come possibile riqualificazione in violenza privata; la Corte ha escluso tale riqualificazione, ritenendo che il contenuto delle intercettazioni fosse invece compatibile con l'ipotesi di estorsione e con il riferimento al pregresso debito di droga.
art. 460 c.p.p. (in particolare comma 5)
"la contravvenzione è estinta se nel termine di due anni il condannato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"
La Corte ha applicato l'art. 460 c.p.p., comma 5, ritenendo estinta la contravvenzione per la quale era stato emesso un decreto penale esecutivo (25/03/2016) in quanto risultavano trascorsi oltre due anni senza nuove condotte della stessa indole: tale estinzione incide sul computo dei precedenti utili ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.
Richiamati nel ricorso di Cvetanov (probabilmente in riferimento a formalità processuali e alle memorie depositate); dalla motivazione non emerge che la Corte abbia ritenuto violate le norme procedurali evocate.
Massime di principio
- Conversazioni intercettate possono costituire prova solida di estorsione se il loro tenore è chiaro e vi è collegamento con l'utenza utilizzata dall'imputato o l'uso continuativo dell'utenza da parte dello stesso.
- La mera affermazione che le intercettazioni non menzionano esplicitamente la compravendita di droga non è sufficiente a escludere l'impostazione probatoria se il contesto e i riferimenti (es. 'debito di droga') consentono una deduzione coerente del rapporto illecito sottostante.
- Per richiedere la riqualificazione del reato (es. da estorsione a violenza privata) è necessario dimostrare che manchino gli elementi tipici dell'ipotesi più grave; la valutazione compete al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo vizi motivazionali o di diritto.
- Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, le precedenti sospensioni derivanti da decreti penali devono essere valutate tenendo conto dell'eventuale estinzione delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 460 c.p.p.; se una contravvenzione è estinta per decorso del termine biennale senza nuove violazioni, quella precedente non ostacola automaticamente la concessione del beneficio.
- I ricorsi per Cassazione devono affrontare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o che non si confrontano con le argomentazioni del giudice di merito sono generalmente dichiarate inammissibili.
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