Cassazione Civile, Ordinanza n. 08523/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso della maggiore IRES versata per gli anni d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, invocando un’agevolazione fiscale prevista dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388/2000. Formatasi la risposta negativa implicita, la società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi conferma in appello. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo di aver sempre contestato la sussistenza dei presupposti del rimborso e del credito d’imposta; 2) violazione dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, deducendo l’insussistenza di un silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile perché la domanda sarebbe stata duplicata, prima in dichiarazioni integrative e poi con istanza autonoma; 3) nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 18, 21, 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992, per omessa pronuncia sulla questione della duplicazione/alternatività delle modalità di rimborso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettando il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia tenendo conto che l’Ufficio aveva contestato il diritto al rimborso e che la questione della duplicazione delle domande di rimborso, rilevante anche ai fini della tempestività e dell’alternatività dei rimedi, era stata effettivamente devoluta e non esaminata dal giudice di merito. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte rileva che l’Ufficio aveva effettivamente sempre contestato il diritto al rimborso, sicché non poteva dirsi non contestato il credito.
Invocato per censurare l’erronea valutazione della mancata contestazione; la Corte ne valorizza il corretto uso in relazione al principio di non contestazione.
art. 6, commi 13-19, l. 23 dicembre 2000, n. 388
Norma agevolativa posta a fondamento della pretesa di rimborso; la Corte non ne esamina il merito sostanziale, ma tratta la questione nell’ambito del rimborso richiesto dalla contribuente.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Richiamato dall’Agenzia per sostenere l’illegittimità della duplicazione della richiesta di rimborso tramite dichiarazione integrativa e istanza autonoma.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come base dell’istanza di rimborso; la Corte afferma che il silenzio-rifiuto si è formato sull’istanza del 14 giugno 2023.
Richiamato per omessa pronuncia: la Corte ritiene fondato il motivo perché il giudice di merito non si è pronunciato sulla dedotta duplicazione delle domande di rimborso.
artt. 18, 21, 24 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dall’Agenzia a sostegno della nullità del procedimento/sentenza per il profilo processuale del contenzioso tributario.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme sul rito camerale e sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- In tema di rimborso tributario, la contestazione del diritto al rimborso da parte dell’Ufficio può risultare anche da una difesa costante e reiterata in giudizi diversi, sicché non è corretto ritenere non contestato il credito solo perché l’Amministrazione non riproponga identiche formule per ciascun periodo d’imposta.
- Il silenzio-rifiuto è autonomamente impugnabile quando si forma su una specifica istanza di rimborso: la circostanza che il medesimo credito sia stato indicato anche in dichiarazioni integrative non elide, di per sé, l’oggetto del giudizio instaurato avverso l’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza autonoma.
- Quando una questione processuale o sostanziale è stata ritualmente dedotta in giudizio e risulta decisiva, la sua omissione di esame integra vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione.
- Nel contenzioso sui rimborsi fiscali, la possibile duplicazione tra dichiarazione integrativa e istanza autonoma può incidere sulla tempestività e sull’ammissibilità della domanda e deve essere esaminata dal giudice di merito se espressamente devoluta.
- La cassazione con rinvio è necessaria quando la decisione di merito è viziata da errore di diritto e da omessa pronuncia su una questione decisiva che richiede nuovi accertamenti o rivalutazioni da parte del giudice di merito.
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