Cassazione Civile, Sentenza n. 2935/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a un sollecito di pagamento TARI (anni 2012, 2014, 2015). Il Comune aveva richiesto il pagamento della TARI per superfici occupate dalla società; la società aveva documentato la prevalente produzione di rifiuti da imballaggi terziari avviati a recupero tramite ditta specializzata, sostenendo l'esclusione dall'assoggettamento al servizio comunale. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto provata la prevalenza di rifiuti terziari e, richiamando la disciplina sui rifiuti da imballaggio, aveva escluso l'assoggettamento al tributo. Il Comune impugnava per cassazione sostenendo, fra l'altro, vizi di motivazione e di diritto, insufficienza probatoria, omissione di pronuncia su specifici motivi e che, comunque, ove esclusa la quota variabile della tariffa, resterebbe dovuta la quota fissa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi cinque motivi del ricorso (in molti casi ritenendoli infondati o inammissibili) e ha accolto il sesto motivo. In particolare la Corte ha richiamato il regime speciale dei rifiuti da imballaggio (secondari e terziari), ribadendo il divieto di immettere gli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta comunale e la disapplicazione, in parte qua, dei regolamenti comunali che assimilino tali imballaggi ai rifiuti urbani. Tuttavia la Corte ha altresì chiarito che l'esclusione dall'assoggettamento riguarda la quota variabile della tariffa (collegata alla quantità/qualità dei rifiuti), mentre la quota fissa, che copre costi generali e servizi indivisibili, resta dovuta. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame e la determinazione delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 183, comma 1, lett. a)
"Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) \"rifiuto\": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"
Definizione di rifiuto richiamata per inquadrare gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio nell'ambito della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 195, comma 2, lett. e)
"Sono inoltre di competenza dello Stato: … e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani."
Stabilisce competenza statale sui criteri di assimilazione; la mancanza di criteri definiti esclusa la possibilità di assimilare automaticamente determinati rifiuti ai rifiuti urbani.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 198, comma 2, lett. g)
"I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: …. g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)."
Attribuisce ai comuni la possibilità di disciplinare l'assimilazione solo nel rispetto dei criteri statali; i regolamenti comunali non possono derogare ai divieti o ai limiti stabiliti dalla normativa statale.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 218, comma 1, lett. f)
"Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: … f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;"
Classificazione normativa degli imballaggi come rifiuti di imballaggio, collocandoli nella disciplina speciale della parte quarta.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 221, comma 4
"… gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)."
Gli imballaggi secondari e terziari devono essere gestiti tramite raccolta organizzata dai produttori; il conferimento al servizio pubblico è subordinato ai criteri statali di assimilazione.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 226, commi 1 e 2
"È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4."
Sancisce il divieto assoluto di immettere imballaggi terziari nella raccolta urbana; tale divieto impedisce l'assimilazione di imballaggi terziari al servizio comunale.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - art. 3, art. 6, art. 7
"la tariffa \"è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.\" (art.3, comma2)."
La tariffa è articolata in quota fissa (costi generali/indivisibili) e quota variabile (legata alle quantità di rifiuto effettivamente conferite); la riduzione/esclusione può riguardare la parte variabile se dimostrata l'assenza di produzione di rifiuti urbani.
l. 27 dicembre 2013, n. 147 - art. 1, commi 639, 646, 649, 651, 654, 685, 684
"La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art.1, comma 639)."
Introduce i criteri della TARI (IUC), disciplina gli obblighi dichiarativi e richiama il rispetto dei criteri del DPR 158/1999 nella commisurazione della tariffa; conferma l'ultrattività della dichiarazione e il regime di integrazione/documentazione.
art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ.
Richiamati nei motivi di cassazione dal Comune in ordine all'onere della prova e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione delle regole probatorie perché il giudice di merito ha valutato le prove prodotte (perizia e contratti di recupero) nell'ambito del suo potere di apprezzamento.
Massime di principio
- I rifiuti da imballaggio (in particolare gli imballaggi terziari) sono soggetti a un regime speciale e non possono essere automaticamente assimilati ai rifiuti urbani per essere smaltiti con il servizio comunale; i regolamenti comunali che operano tale assimilazione sono, in parte qua, disapplicabili.
- Se il contribuente dimostra mediante idonea documentazione (perizie, contratti con ditte di recupero, attestazioni di avvenuto avvio a recupero) la prevalente produzione di rifiuti speciali/imballaggi terziari avviati a recupero, può essere esclusa l'applicazione della quota variabile della tariffa collegata alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti.
- La quota fissa della tariffa resta dovuta anche se è esclusa la quota variabile, perché la parte fissa copre costi generali e servizi indivisibili non riconducibili alla produzione effettiva di rifiuti del singolo utente.
- La dichiarazione TARI del contribuente mantiene efficacia ed è integrabile: eventuali carenze possono essere sanate e la documentazione integrativa può essere prodotta in sede stragiudiziale o giudiziale per dimostrare l'avvio a recupero.
- Nelle liti tributarie l'accertamento del giudice di merito sulla natura e prevalenza dei rifiuti è rimesso al suo apprezzamento: l'impugnazione per cassazione deve essere fondata su vizi di diritto o motivazione rilevanti e non su semplice rivalutazione critica delle prove.
- In contenziosi simili, il contribuente dovrebbe conservare e produrre contratti con soggetti di recupero, attestazioni di avvio a recupero e perizie tecniche mirate; il Comune, se contesta, deve limitarsi a chiedere la quota variabile spettante in mancanza di prova di avvio a recupero.
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