Cassazione Civile, Ordinanza n. 36584/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, in parziale accoglimento dell'appello di uno studio notarile associato e di due notai, aveva annullato solo in parte l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. L'atto impositivo contestava, da un lato, maggiori compensi non contabilizzati, emersi dal disconoscimento di anticipazioni indicate in parcella e ritenute prive di sufficiente documentazione, e, dall'altro, costi indebitamente dedotti perché non documentati o non inerenti. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato violazione degli artt. 15 d.P.R. 633/1972, 54 d.P.R. 917/1986 e 8 d.lgs. 446/1997, censurando l'annullamento della ripresa sui maggiori compensi non dichiarati nonostante il riconoscimento, da parte del giudice di merito, dell'inosservanza degli adempimenti documentali richiesti per escludere le anticipazioni dalla base imponibile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 54 e 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la deduzione di spese riferite a prestazioni professionali gratuite era stata ritenuta legittima senza verificare il requisito dell'inerenza.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo che i motivi investissero violazioni di legge e non una mera rivalutazione del fatto. Ha poi accolto entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che le somme rimborsate a titolo di anticipazioni sono escluse dalla base imponibile solo se regolarmente documentate e che tale requisito va verificato con riguardo alle singole operazioni, non potendo essere neutralizzato da un saldo complessivo di errori tra fatture diverse. Sul secondo ha ritenuto che le prestazioni rese senza percepire il corrispettivo indicato in fattura, per ragioni di amicizia, parentela, convenienza o incentivazione dell'attività, debbano essere qualificate come spese di rappresentanza; pertanto sono deducibili solo nei limiti previsti dalla disciplina ratione temporis, cioè nei limiti di legge e secondo la ripartizione temporale prevista. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte" non concorrono a formare la base imponibile, "purché regolarmente documentate"
Le anticipazioni escludono la base imponibile solo se risultano regolarmente documentate; il controllo deve essere compiuto per ciascuna operazione e non in modo globale sull'intero periodo d'imposta.
art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come norma sulla determinazione del reddito e sulla rettifica delle componenti positive e negative, in combinazione con la disciplina delle anticipazioni e dei costi dedotti.
art. 8 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato quale disposizione applicabile alla determinazione della base imponibile rilevante ai fini del tributo accertato.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L'inerenza è requisito necessario della deducibilità dei costi; la Corte esclude che possano essere integralmente dedotte spese che, per la loro natura, vanno qualificate come spese di rappresentanza.
art. 108, secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis, cioè nella misura e con la ripartizione temporale stabilite dalla norma vigente all'epoca dei fatti.
Massime di principio
- Le somme anticipate in nome e per conto della controparte non concorrono alla base imponibile solo se la documentazione è regolare e riferita a ciascuna singola operazione; la verifica non può essere effettuata in via compensativa o globale sull'insieme delle annotazioni del periodo.
- La mancanza o irregolarità della documentazione delle anticipazioni impedisce di escluderle dal reddito o dal volume d'affari, con conseguente legittimità della ripresa fiscale.
- Le prestazioni professionali rese senza incasso del corrispettivo indicato in fattura, quando giustificate da finalità di relazione, convenienza o promozione dell'attività, possono essere riqualificate come spese di rappresentanza.
- Le spese di rappresentanza sono deducibili solo entro i limiti quantitativi e temporali stabiliti dalla disciplina vigente al tempo dei fatti, non essendo integralmente deducibili per il solo fatto di essere state sostenute nell'attività professionale.
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