Sentenza n. 1296/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento 1) del provvedimento di attribuzione per l’alunna -OMISSIS- di n. -OMISSIS- ore di sostegno per l’anno 2025/26, ignoto negli estremi; 2) del Piano educativo individualizzato (P.E.I.) per l’anno 2025/26, con il quale l’Amministrazione intimata ha attribuito all’alunno -OMISSIS- n. 18 ore di sostegno settimanale, in luogo delle ore 32 di frequenza, nonostante che alla minore sia riconosciuto un handicap grave; 3) ove ritenuto necessario, dei provvedimenti, ignoti negli estremi, con i quali il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania hanno assegnato, alla scuola suindicata, un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili, iscritti presso tale scuola; 4) dei pareri forniti dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e dal Gruppo d’inclusione territoriale (GIT), in materia di attribuzione delle ore di sostegno per l’alunna -OMISSIS-, ove esistenti e in quanto lesivi dei diritti della minore, ignoti negli estremi; 5) d’ogni altro provvedimento presupposto o comunque conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della minore, in questa sede rappresentata dai due genitori esercenti la potestà genitoriale, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale di riunione del GLO, emesso in data 4.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2025/2026 e atti presupposti, nella parte in cui assegnavano 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 32 ore di frequenza scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della studentessa)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI e gli ulteriori atti connessi deducendo che, nonostante il riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e una diagnosi funzionale indicativa della necessità di un rapporto di sostegno uno a uno per tutte le ore di frequenza, alla minore erano state assegnate soltanto 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di 32 ore di frequenza. È stato lamentato che la determinazione non considerasse la gravità della patologia, il fabbisogno individuale e la documentazione sanitaria disponibile. Il giudice ha ravvisato i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, poiché l'amministrazione non aveva esternato un percorso istruttorio specifico, congruente e fondato sull'osservazione diacronica della minore, limitandosi a una motivazione stereotipata e astratta, correlata alla tipologia di scuola e alle esigenze organizzative o di contenimento della spesa. Nel corso del giudizio, il dirigente scolastico aveva adottato un decreto per assicurare ulteriori 14 ore, in esecuzione del decreto cautelare presidenziale, così da garantire la copertura dell'intero orario curricolare; ciò non ha impedito la definizione nel merito del ricorso e l'annullamento del PEI, con obbligo di riedizione conforme della valutazione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., confermando la misura cautelare monocratica già concessa. Ha accolto il ricorso e annullato il PEI e gli atti impugnati nella parte contestata, ritenendo illegittima la quantificazione del sostegno per difetto di motivazione e di istruttoria. Il fabbisogno doveva essere determinato sulla base della situazione concreta e documentata della minore, considerando la certificazione di handicap grave, la diagnosi funzionale, il PEI dell'anno precedente, l'assenza di indici di miglioramento e l'età della studentessa, senza fare riferimento prevalente a criteri organizzativi o di contenimento della spesa. In sede di riesercizio del potere, l'amministrazione è stata vincolata a conformarsi ai principi indicati e ad assegnare 32 ore settimanali di sostegno, entro sette giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese e compensi di lite.
Norme richiamate
handicap grave con necessità di assistenza continuativa e globale e permanente
Il riconoscimento della situazione di gravità costituisce elemento centrale nella determinazione del fabbisogno di sostegno scolastico.
definito nel merito ex art. 60
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a.
È stata esercitata l'azione di annullamento del PEI e degli atti connessi, accolta per difetto di motivazione e di istruttoria.
art. 2 Cost.
la scuola ... spazio essenziale per lo sviluppo della personalità della minore
Il diritto all'inclusione scolastica è valutato anche in relazione allo sviluppo della personalità della studentessa, oltre che al diritto allo studio.
attribuzione agli Avvocati ... antistatari ex art. 93, c.p.c.
La condanna alle spese è stata distratta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nella determinazione delle ore di sostegno per uno studente con disabilità grave, l'amministrazione scolastica deve procedere a una valutazione individualizzata del fabbisogno effettivo, fondata sulla documentazione sanitaria, sulla diagnosi funzionale, sul PEI precedente, sull'osservazione concreta e diacronica dello studente e su ogni altro elemento istruttorio rilevante.
- È illegittima la quantificazione delle ore di sostegno basata su motivazioni stereotipate o su criteri astratti collegati alla tipologia di scuola, alle esigenze organizzative o al contenimento della spesa, senza adeguata considerazione della specifica condizione dell'alunno.
- Per gli studenti in situazione di disabilità grave, il sostegno deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivi il diritto all'istruzione e l'inclusione scolastica; tale misura può estendersi fino alla copertura integrale dell'orario di frequenza quando ciò risulti richiesto dal fabbisogno individuale documentato.
- L'annullamento del PEI per difetto di motivazione e di istruttoria produce un effetto conformativo che vincola l'amministrazione, nella riedizione del potere, a rivalutare il fabbisogno secondo i criteri indicati dal giudice e ad adottare il nuovo assetto entro il termine fissato dalla sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →