Cassazione Civile, Ordinanza n. 39130/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso spettante a un difensore che aveva assistito un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011, ottenendo l’integrale accoglimento dell’opposizione da parte del Tribunale di Ancona. Tuttavia il Tribunale, pur avendo accolto la domanda, compensava le spese del giudizio di opposizione, richiamando la mancata costituzione del Ministero della giustizia e la peculiarità della fattispecie. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il difensore censurava la compensazione delle spese, sostenendo che non fosse consentita al di fuori dei casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e che la sola mancata costituzione dell’Amministrazione non potesse giustificare la compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese non era giustificata dalla mera mancata costituzione del Ministero, richiedendo l’art. 92, secondo comma, c.p.c. una specifica ricorrenza dei presupposti normativi e un’adeguata motivazione. La decisione impugnata è stata quindi cassata. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., condannando il Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 300 oltre accessori, nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 400 di cui euro 100 per esborsi oltre accessori.
Norme richiamate
richiamato come base dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato
richiamato come rito applicabile all’opposizione contro il decreto di liquidazione
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma, nel testo applicabile ratione temporis, e non può fondarsi sulla sola mancata costituzione della parte pubblica
indicato come fonte della modifica del regime della compensazione delle spese applicabile ratione temporis
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 132 del 2014
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- La mancata costituzione in giudizio della pubblica amministrazione non implica acquiescenza alla pretesa avversaria e, da sola, non giustifica la compensazione delle spese processuali.
- La compensazione delle spese di lite è ammessa solo nei casi previsti dalla legge processuale vigente ratione temporis e richiede una motivazione adeguata e specifica.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, provvedendo direttamente sulle spese.
- Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, se l’opposizione è totalmente accolta, le spese seguono la soccombenza salvo ricorrano i presupposti legali per la compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39028/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39029/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39030/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39031/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39032/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39033/2021 del 09/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →