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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03084/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione dell'estratto di ruolo relativo a cartelle esattoriali emesse per contributi previdenziali omessi da un iscritto alla cassa professionale. Il giudice di merito aveva dichiarato parzialmente prescritti i crediti iscritti a ruolo e aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'ente previdenziale contro la concessionaria della riscossione. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione dell'art. 2943 c.c., sostenendo che, una volta accertata la regolarità della notifica di due cartelle relative a crediti per gli anni 2012 e 2013, non avrebbe potuto dirsi maturata la prescrizione alla data di rilascio dell'estratto di ruolo. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di norme sostanziali e processuali per avere la Corte d'appello rigettato la domanda risarcitoria nonostante la confermata prescrizione dei crediti, affermando che l'eventuale difficoltà di quantificazione del danno poteva incidere solo sul quantum e non sull'an della responsabilità. La società concessionaria ha proposto ricorso incidentale deducendo, con un motivo, le stesse censure sul tema della prescrizione e, con altro motivo, la violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. e dell'art. 2944 c.c. per non avere la Corte considerato l'efficacia interruttiva di una domanda di rateizzazione prodotta tardivamente o ritenuta inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha dichiarato inammissibile la memoria depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per difetto di valida costituzione in giudizio davanti alla Cassazione, rilevando che la difesa dell'ente doveva essere assunta dall'Avvocatura dello Stato salvo apposita deroga. Nel merito, ha ritenuto fondati i motivi relativi alla prescrizione: la regolarità della notifica delle cartelle per i contributi 2012 e 2013 impediva di reputare prescritti i relativi crediti alla data in cui l'iscritto aveva avuto conoscenza dell'estratto di ruolo, essendo applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995. Ha inoltre accolto la censura dell'ente previdenziale sulla domanda risarcitoria, affermando che la difficoltà di liquidazione del danno non esclude il diritto al risarcimento ma può solo incidere sulla quantificazione, eventualmente con liquidazione equitativa. Infine, ha accolto il motivo incidentale sull'interruzione della prescrizione, qualificandola come eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio sulla base delle allegazioni e delle prove ritualmente acquisite o acquisibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato come parametro della dedotta nullità della sentenza per ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte accoglie la censura solo nei limiti della corretta valutazione della prescrizione

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato per la dedotta nullità della motivazione, ma il decisum ruota sulla fondatezza delle censure di merito

  • art. 2943 c.c.

    è richiamato per il tema dell'interruzione della prescrizione mediante atti notificati regolarmente

  • art. 18, l. n. 21/1986

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai rapporti tra ente previdenziale e riscossione

  • art. 18, l. n. 576/1980

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai crediti contributivi professionali

  • d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per la disciplina della riscossione tramite cartelle e ruolo

  • art. 1188 c.c.

    invocato dalla ricorrente nel quadro della dedotta responsabilità della concessionaria

  • art. 1218 c.c.

    la Corte ribadisce che nel risarcimento per inadempimento il creditore deve allegare fonte del diritto e scadenza, mentre il debitore deve provare l'esatto adempimento

  • art. 1223 c.c.

    invocato per il danno risarcibile

  • art. 1710 c.c.

    invocato dalla ricorrente nel contestare la condotta della società concessionaria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sia per la produzione e valutazione della prova sia, nel ricorso incidentale, per la dedotta ammissibilità della documentazione sulla rateizzazione

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel catalogo delle violazioni processuali lamentate

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel catalogo delle violazioni processuali lamentate

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel catalogo delle violazioni processuali lamentate

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel catalogo delle violazioni processuali lamentate

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la memoria depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • art. 3, comma 9, l. n. 335/1995

    individua il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali

  • art. 432 c.p.c.

    la difficoltà di liquidazione del danno può giustificare il ricorso alla liquidazione equitativa, non il rigetto della pretesa risarcitoria

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori d'ufficio per acquisire elementi rilevanti anche sull'interruzione della prescrizione

  • art. 2944 c.c.

    l'istanza di rateizzazione viene evocata come possibile fatto interruttivo della prescrizione

  • art. 18, comma 5, l. n. 576/1980

    non esplicitato nel testo, ma richiamato insieme alle altre norme sulla disciplina contributiva e riscossione

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi a oggetto crediti contributivi iscritti a ruolo, la regolarità della notifica della cartella è decisiva ai fini della prescrizione: se la notifica risulta valida e il termine quinquennale non è spirato, la pretesa non può essere dichiarata prescritta.
  • Nel risarcimento del danno da inadempimento, l'incertezza o la difficoltà di quantificazione del pregiudizio non esclude l'an debeatur, ma incide soltanto sulla determinazione del quantum, che può essere liquidato equitativamente.
  • Il creditore che agisce per il risarcimento deve allegare la fonte del diritto e la scadenza della prestazione, mentre il debitore convenuto deve provare l'esatto adempimento o la sopravvenuta impossibilità non imputabile.
  • L'eccezione di interruzione della prescrizione ha natura di eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché i fatti rilevanti risultino dalle allegazioni e dalle prove ritualmente acquisite o acquisibili, anche mediante poteri istruttori officiosi nei procedimenti soggetti al rito del lavoro.
  • Nel giudizio di legittimità, l'ente pubblico economico o la società riscossione che debba stare in giudizio con l'Avvocatura dello Stato non può validamente costituirsi a ministero di difensore del libero foro in assenza della necessaria delibera derogatoria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDanno non patrimonialeNullità

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