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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21325/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un istituto di credito aveva concesso nel 1995 un mutuo agrario al proprietario e possessore di fondi agricoli, destinato all'acquisto di attrezzature e impianti agricoli. Dopo il decesso del mutuatario e il mancato pagamento della prima cambiale agraria, la banca aveva agito sui frutti pendenti e sulle attrezzature, poi aveva citato in giudizio alcuni familiari del debitore per ottenere, in via principale, l'accertamento della simulazione relativa di due compravendite immobiliari, ritenute dissimulate donazioni, e, in subordine, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti stessi, sostenendo che essi erano stati compiuti in pregiudizio delle sue ragioni creditorie. I convenuti avevano resistito deducendo, tra l'altro, che il credito agrario era personale e assistito da garanzie speciali, che parte di essi non era erede perché aveva rinunciato all'eredità, che il credito sarebbe stato già soddisfatto da un fondo di garanzia, che mancava il consilium fraudis e che il prezzo delle vendite era stato utilizzato per estinguere ipoteche su debiti scaduti. La Corte d'appello aveva confermato l'inefficacia degli atti nei confronti della banca. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione di norme regionali e statali sul credito agrario, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la natura personale del debito e le garanzie speciali escludevano la loro legittimazione passiva e l'azione revocatoria, che la banca avrebbe già ricevuto rimborso, che la questione della natura personale del credito non era soggetta a preclusioni processuali, che la Corte d'appello non si era pronunciata sulle specifiche deduzioni e che il pagamento di debiti ipotecari con il ricavato delle vendite avrebbe escluso il pregiudizio alle ragioni creditorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa carenza di legittimazione passiva e alla dedotta improponibilità dell'azione revocatoria, osservando che la natura personale del debito agrario non esclude la legittimazione dei terzi che abbiano concorso ad apporre in essere atti dispositivi lesivi della garanzia patrimoniale generica del creditore. Ha inoltre rilevato che l'asserito rimborso da parte del Fondo interbancario era dedotto in modo del tutto generico e non verificabile in sede di legittimità. Ha poi affermato che il creditore, anche se assistito da garanzie speciali, può comunque esercitare l'azione revocatoria ordinaria a tutela della garanzia generica, restando l'accertamento del pregiudizio rimesso al giudice di merito. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura che mirava a una diversa ricostruzione del fatto circa l'impiego del ricavato delle vendite per il pagamento di debiti scaduti e la liberazione di ipoteche, poiché la Corte territoriale aveva già spiegato che il valore dei beni alienati era superiore all'introito e che i ricorrenti proponevano solo una lettura alternativa non scrutinabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria ordinaria è esperibile dal creditore anche se assistito da garanzie speciali, per tutelare la garanzia patrimoniale generica, restando necessario l'accertamento del pregiudizio concreto.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    le censure che presuppongono una diversa lettura dei fatti o lamentano omessa pronuncia non sono accolte quando la decisione impugnata abbia già esaminato la ratio decidendi rilevante.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate, ma la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze svolte.

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme violate, senza che emergesse un autonomo rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la soccombenza comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato applicata ratione temporis.

  • artt. 1 e 3 L. Regione Campania n. 55/1977

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della disciplina del credito agrario, senza accoglimento della censura.

  • artt. 22, 23 e 75 L. Regione Campania n. 42/1982

    richiamati dai ricorrenti, ma non ritenuti decisivi ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • artt. 43, 44 e 46 D.Lgs. n. 385/1993

    invocati per sostenere l'inammissibilità/improponibilità della revocatoria, ma la Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi.

  • artt. 2 e 8 L. n. 1760/1928

    richiamati a fondamento della disciplina del credito agrario, senza esito favorevole per i ricorrenti.

Massime di principio

  • Il creditore munito di garanzie speciali può comunque proporre azione revocatoria ordinaria per conservare la garanzia patrimoniale generica, se deduce e prova un concreto pregiudizio arrecato dagli atti dispositivi.
  • La natura personale di un debito non esclude la legittimazione passiva dei terzi che abbiano partecipato agli atti di disposizione contestati come lesivi della garanzia del creditore.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o che non siano specifiche e autosufficienti rispetto agli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
  • L'eventuale destinazione del ricavato della vendita al pagamento di altri debiti deve risultare provata in modo puntuale; in difetto, non incide sull'accertamento del pregiudizio da revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoOpposizioni esecutive
RamiObbligazioniProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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