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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25320/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società cessionaria di crediti sanitari, derivanti da prestazioni ospedaliere rese da una casa di cura privata accreditata provvisoriamente nel corso del 2008, ha agito contro una ASL per ottenere il pagamento di somme rimaste insolute. La domanda originaria è stata respinta in primo grado e in appello. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) ha denunciato la violazione delle norme sulla cessione del credito e sulla prova, sostenendo che la cessione fosse stata notificata alla ASL mediante atti documentati in giudizio e che, comunque, la notificazione potesse avvenire anche con forme non solenni, rendendo il credito opponibile al debitore ceduto; 2) ha denunciato la violazione della disciplina del rapporto tra struttura sanitaria privata accreditata e Servizio sanitario, sostenendo che il diritto al compenso non dipendesse solo da un contratto formalmente sottoscritto, ma anche dagli atti amministrativi che fissavano i tetti di spesa e dalle fatture/parziali pagamenti, con integrazione automatica delle clausole normative di settore; 3) ha insistito sull’erronea valutazione delle prove e sull’uso delle presunzioni, affermando che l’assenza di specifiche contestazioni sulle fatture, i pagamenti parziali e gli esiti delle verifiche ispettive avrebbero dovuto portare a ritenere provato il rapporto obbligatorio e il budget disponibile per l’anno 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur evocando violazioni di legge, in realtà mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio sulla notificazione delle cessioni, operazione non consentita in sede di legittimità; inoltre non era stato dedotto correttamente il vizio di omesso esame di fatto decisivo e risultava comunque ostativa la doppia conforme. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello si era conformata al consolidato principio secondo cui, nei rapporti con strutture sanitarie private accreditate, il diritto al pagamento presuppone un provvedimento di accreditamento e un contratto scritto con la P.A., non essendo sufficienti né l'accreditamento provvisorio né meri facta concludentia o atti amministrativi di budget. Il terzo motivo è stato considerato assorbito dal rigetto del secondo e, in ogni caso, inammissibile e comunque infondato perché sollecitava una nuova ricostruzione dei fatti e non si confrontava con la reale ratio decidendi, centrata sulla mancanza di un valido contratto scritto. Non sono state liquidate spese per mancanza di difese della ASL, ma è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; non è violato quando si contesta solo la valutazione fattuale delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1260 c.c.

    richiamato in tema di cessione del credito.

  • art. 1264 c.c.

    richiamato per l'opponibilità della cessione al debitore ceduto; la notificazione può essere effettuata senza formalità particolari, ma il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile perché di fatto volto a rivalutare le prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che tali norme sono violate solo in casi specifici (omesso uso di prove dedotte, uso di prove d'ufficio fuori dai casi consentiti, attribuzione di valore diverso da quello legale), non quando si chiede una diversa lettura del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il controllo sulla motivazione è ulteriormente precluso se non si dimostra la diversità delle rationes di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo è ammissibile solo se si indicano specificamente le norme violate e si confronta il contenuto precettivo con la decisione impugnata; non se si contesta la ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per delimitare il controllo di legittimità alla motivazione esistente e non apparente, non alla rivalutazione del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, censurabile solo se mancante, apparente o insanabilmente contraddittoria.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato sulle presunzioni semplici; la ricorrente lo invocava per desumere il rapporto contrattuale da comportamenti concludenti e pagamenti parziali, ma la Corte ha escluso che tali elementi superassero l'assenza di un contratto scritto.

  • art. 1339 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'integrazione automatica del rapporto con norme di settore; la Corte ha negato che ciò valesse a supplire alla mancanza del contratto scritto richiesto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l'interpretazione delle norme in materia sanitaria e contrattuale.

  • artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamati a sostegno del principio per cui i contratti con la P.A. devono rivestire la forma scritta a pena di nullità.

  • art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato come base del sistema dell'accreditamento sanitario; il rapporto con le strutture private mantiene natura sostanzialmente concessoria e richiede atti formali.

  • art. 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato come norma che impone specifici accordi contrattuali per regolare volume delle prestazioni, requisiti del servizio e corrispettivi.

  • art. 6 della L. 23 dicembre 1994, n. 724

    richiamato in collegamento con la disciplina dell'accreditamento e dei rapporti tra strutture private e servizio sanitario.

  • L. 23 dicembre 1994, n. 724

    richiamata in materia di finanziamento e regolazione delle prestazioni sanitarie accreditate.

  • D.Lgs. 7 dicembre 1999, n. 299

    richiamato dalla ricorrente nella cornice normativa sul servizio sanitario.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato nella disciplina generale dell'accreditamento sanitario e dei rapporti convenzionali/contrattuali.

  • D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 54

    non citato

  • D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    richiamato solo come base della domanda sugli interessi moratori.

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato per il requisito della forma scritta nei contratti della P.A.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Le norme sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono violate solo in ipotesi tassative di utilizzazione o valutazione anomala della prova, non quando si contesta l'esito del giudizio probatorio.
  • Nei rapporti tra strutture sanitarie private e servizio sanitario, il diritto al compenso per le prestazioni presuppone, oltre all'accreditamento, uno specifico contratto scritto con l'amministrazione; atti amministrativi sui tetti di spesa o comportamenti concludenti non sono di regola sufficienti a fondare il credito verso la P.A.
  • I contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità e non possono essere validamente conclusi per facta concludentia, salvo diversa previsione normativa espressa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoMutuoConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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