Cassazione Penale, Ordinanza n. 04869/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commessa in due date distinte e contestata in continuazione con la recidiva. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avesse tratto la conclusione della sua assenza da casa dalla sola mancata risposta al citofono, senza ammettere la prova testimoniale del fratello, che avrebbe potuto riferire della sonnolenza provocata da una terapia farmacologica. Ha inoltre censurato la ritenuta recidiva e il diniego delle attenuanti generiche per asserita motivazione insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati e generici, perché meramente riproduttivi delle censure di appello e privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di merito aveva già esaminato e respinto la tesi difensiva della sonnolenza indotta dai farmaci, valorizzando il dato che in altre occasioni l'imputato aveva risposto prontamente ai controlli, e aveva motivato in modo congruo sia il diniego delle attenuanti generiche, per assenza di elementi positivi allegati dalla difesa, sia l'applicazione della recidiva, desunta da precedenti penali recenti e specifici. È stato altresì ribadito che in cassazione non può essere richiesta una rivalutazione del materiale probatorio, ma solo la verifica dei vizi tipizzati dall'art. 606 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della recidiva applicata in sentenza.
Richiamato per la contestazione in continuazione dei fatti commessi in date diverse.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice per la condotta contestata, confermata nei due episodi oggetto di giudizio.
La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità consente solo il controllo sui vizi tipizzati e non una nuova valutazione del merito o delle prove.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non scusabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo i motivi di appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di vizio di motivazione deve indicare specifiche illogicità, contraddizioni o lacune manifeste della decisione; non è sufficiente sollecitare una diversa lettura delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito, salvo che la motivazione denunciata presenti i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indica l'assenza di elementi positivi valutabili e valorizza precedenti penali specifici e recenti ai fini della maggiore pericolosità sociale.
- L'applicazione della recidiva può essere sorretta da precedenti penali recenti e specifici, purché la motivazione dia conto della maggiore pericolosità dell'imputato.
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