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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26227/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare personale per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il GIP aveva applicato all'indagato gli arresti domiciliari ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e operante la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Il Tribunale del riesame, su istanza della difesa, ha annullato la misura nei confronti dell'indagato ritenendo non attuale il pericolo di recidiva/reiterazione, valorizzando la risalenza temporale della contestazione, fissata fino ad aprile 2022, e l'assenza di elementi concreti e attuali che dimostrassero la protrazione della partecipazione al sodalizio o la perdurante operatività del gruppo. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse illogicamente escluso l'attualità delle esigenze cautelari: secondo il ricorrente, il GIP aveva indicato indizi gravi e concreti della persistenza del pericolo, desunti dalla ripetitività e gravità delle condotte, dalla capacità organizzativa del consesso e dalla sua impermeabilità agli interventi repressivi; il riesame avrebbe inoltre trascurato note di p.g. del 9 aprile 2024 e del 18 giugno 2025 che, a dire del ricorrente, confermavano la piena operatività criminale di molti associati. La difesa ha chiesto il rigetto, rilevando il difetto di attualità del pericolo in una contestazione chiusa a fatti commessi fino all'aprile 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura del pubblico ministero non cogliesse la ratio della decisione del Tribunale del riesame, il quale non aveva negato il fumus del reato associativo, ma aveva escluso, con motivazione non illogica, l'attualità delle esigenze cautelari sulla base della precisa delimitazione temporale della contestazione, della risalenza del contributo individuale dell'indagato e della mancanza di elementi attuali che dimostrassero la protrazione della partecipazione o l'attualità operativa del sodalizio. La Corte ha richiamato i principi secondo cui, nelle impugnazioni cautelari, il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa lettura dei fatti; ha inoltre ribadito che l'attualità del pericolo non coincide con l'imminenza del reato ma richiede elementi recenti e concreti, e che, per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, non opera la regola di esperienza della tendenziale stabilità propria dell'associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. In applicazione di tali principi, la Corte ha confermato la valutazione del riesame sulla carenza di attualità del periculum libertatis e ha quindi respinto la pretesa del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Il reato associativo in materia di stupefacenti è qualificato dai reati fine e non presuppone, come l'associazione mafiosa, una stabilità strutturale tale da consentire di presumere la perdurante operatività del sodalizio in assenza di elementi contrari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata con elementi idonei a escludere ragionevoli dubbi; il decorso del tempo tra fatti ed esecuzione della misura può rilevare solo se di consistenza tale da vincere la presunzione.

  • art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.

    In cassazione sulle misure cautelari è deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione del merito o dei fatti.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato in comparazione per escludere l'applicazione, al reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, della regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio propria del metodo mafioso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione; sono quindi inammissibili censure che mirino a una diversa ricostruzione dei fatti o a una nuova valutazione del compendio indiziario.
  • Ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari il requisito non coincide con l'imminenza del nuovo reato, ma richiede la continuità temporale del periculum libertatis, da apprezzare in relazione alla vicinanza dei fatti e alla presenza di elementi recenti e concreti che rendano effettivo il rischio di reiterazione.
  • Quando la contestazione cautelare è temporalmente chiusa e il contributo attribuito all'indagato risulta risalente, il giudice deve verificare la presenza di indici attuali di protrazione della condotta o di perdurante operatività del sodalizio; in mancanza, il mero richiamo alla gravità del fatto o alla struttura organizzativa del gruppo non basta a fondare l'attualità del pericolo.
  • Per le misure cautelari applicate in relazione al reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 non opera automaticamente la presunzione di stabilità del sodalizio elaborata per l'associazione di tipo mafioso: l'attualità delle esigenze cautelari deve essere dimostrata con specifici elementi di fatto.
  • Il decorso del tempo tra il fatto contestato e l'applicazione della misura può rilevare nel superamento della presunzione cautelare solo se, considerato insieme agli altri dati del caso, consenta di escludere i ragionevoli dubbi sull'attualità del pericolo.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

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