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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07072/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall’attivazione di un’utenza telefonica business seguita, secondo gli attori, da una arbitraria e ingiustificata interruzione del servizio a partire dall’inizio di agosto 2009, con ripristino solo dopo un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. La domanda originaria era di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dallo studio professionale per il disservizio. Il Tribunale aveva accolto solo in parte, liquidando una somma significativa; la Corte d’appello, su impugnazione della società telefonica, ha ridotto drasticamente il risarcimento riconoscendo solo un importo molto inferiore e compensando le spese. Con il ricorso per cassazione i professionisti hanno dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art. 342 c.p.c. e omessa considerazione del giudicato interno, sostenendo che l’appello della controparte fosse inammissibile per difetto di specificità, per conclusioni riferite ad altra controversia e per mancanza di petitum e causa petendi. Con il secondo motivo hanno denunciato, ancora in termini di nullità/motivazione apparente e violazione di norme sostanziali e processuali, che la Corte territoriale avesse errato nel negare il risarcimento più ampio: secondo i ricorrenti, esistevano elementi documentali e presuntivi, oltre a deposizioni testimoniali e alla consulenza prodotta, idonei a dimostrare la perdita di fatturato/lucro cessante e la perdita di chance, sicché il danno avrebbe dovuto essere liquidato anche equitativamente. Hanno quindi lamentato una illegittima rilettura delle prove e un errato giudizio sulla prova del nesso causale tra disservizio e contrazione dei redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: quanto al primo motivo, ha escluso la nullità dell’appello della società telefonica, valorizzando il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. e rilevando che la Corte d’appello aveva comunque individuato con chiarezza le parti della sentenza impugnate e le ragioni di censura, sicché non poteva parlarsi né di inammissibilità del gravame né di acquiescenza della società appellante. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che i ricorrenti miravano in realtà a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, non consentito in sede di legittimità; ha ribadito che la liquidazione equitativa presuppone che il danno sia provato nella sua consistenza ontologica e che il giudice di merito aveva motivatamente escluso la prova del nesso eziologico tra il disservizio e la dedotta contrazione patrimoniale. In mancanza di prova del pregiudizio e del suo collegamento causale con l’inadempimento, la domanda risarcitoria non poteva essere accolta più ampiamente. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato come base del provvedimento d’urgenza che aveva disposto il ripristino della linea telefonica

  • art. 342 c.p.c.

    l’atto di appello deve contenere una chiara e inequivoca indicazione delle censure, ma non è richiesto un formalismo vuoto; è sufficiente che consenta di individuare le parti della decisione impugnate e le ragioni del dissenso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte esclude che il giudice d’appello abbia sostituito d’ufficio le conclusioni dell’appellante

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla prospettata acquiescenza, che la Corte esclude

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione richiamata per incardinare i motivi di nullità, violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove; la Corte nega che vi sia stata violazione, trattandosi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito

  • art. 1218 c.c.

    invocato per sostenere la responsabilità da inadempimento della società telefonica

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle conseguenze dell’inadempimento e del risarcimento del danno

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte precisa che tale liquidazione è possibile solo se il danno è già provato nella sua esistenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte afferma che l’attore deve provare il fatto costitutivo del danno e il nesso causale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato con riferimento alla prova presuntiva; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell’utilizzare le presunzioni, purché motivi adeguatamente

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al dedotto giudicato interno su alcuni fatti della causa

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità di un atto processuale non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 6 TUE

    richiamato nel ragionamento antiformalistico, come sollecitazione a favorire l’esame nel merito delle domande di giustizia

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi va valutata in concreto: l’atto è valido se consente di individuare con chiarezza le parti della decisione censurate e le ragioni del dissenso, senza che sia richiesto un formalismo sacramentale o la riproduzione integrale della sentenza impugnata.
  • Un errore materiale nelle conclusioni dell’atto di appello non determina di per sé nullità o inammissibilità del gravame se, dal complesso dell’atto, è comunque desumibile la volontà impugnatoria e la controparte ha potuto comprendere l’oggetto delle censure e difendersi adeguatamente.
  • L’acquiescenza alla sentenza di primo grado non può essere presunta in modo generico, ma richiede un comportamento processuale univoco e incompatibile con la volontà di impugnare.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o un diverso apprezzamento delle testimonianze e degli indizi, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio sia prima provato nella sua esistenza; l’equità serve a colmare l’incertezza sulla quantificazione, non a supplire alla mancata prova dell’an debeatur o del nesso causale.
  • Chi agisce per il risarcimento del danno da inadempimento deve allegare e provare non solo la fonte dell’obbligazione e la sua violazione, ma anche le conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e il nesso eziologico tra condotta e danno.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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