Cassazione Civile, Ordinanza n. 19831/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso professionale dovuto per l’attività svolta nell’assistenza di un cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di ricongiungimento familiare. Il tribunale, accogliendo l’opposizione, aveva liquidato al professionista Euro 850,00, in aumento rispetto ai precedenti Euro 750,00, ma a fronte di una richiesta molto più elevata (Euro 5.367,00). Il ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla determinazione dei compensi forensi e della tabella dei parametri, sostenendo che, per le cause di valore indeterminabile, la riduzione al minimo dello scaglione richiedeva una motivazione più puntuale su oggetto, complessità ed effetti della controversia; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione per insanabile contraddizione, poiché il giudice aveva dato atto di plurimi atti difensivi, ma aveva comunque qualificato la causa come non particolarmente complessa; con il terzo ha lamentato che la liquidazione non sarebbe stata adeguatamente rapportata al minimo dello scaglione ritenuto applicabile, nonostante il riconoscimento di vari elementi rilevanti per la quantificazione del compenso, quali impegno professionale, natura della controversia, importanza per il cliente e risultati conseguiti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’art. 5, comma 6, del d.m. n. 55 del 2014, nel prevedere che le cause di valore indeterminabile siano considerate "di regola" comprese in un certo range, consente l’applicazione anche dello scaglione inferiore quando la controversia presenti bassa complessità; il giudice di merito aveva inoltre motivato, seppur sinteticamente, richiamando la non particolare complessità della controversia e della questione giuridica e il fatto che l’amministrazione avesse già riconosciuto il diritto in autotutela. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, affermando che il sindacato sulla motivazione è oggi limitato al solo "minimo costituzionale": nel provvedimento impugnato la motivazione era sufficientemente coerente e non contraddittoria, e il riferimento ai plurimi atti difensivi serviva solo a descrivere le attività svolte, non a fondare il riconoscimento di uno scaglione superiore. La Corte ha quindi condannato il ricorrente, nonostante la mancata costituzione del Ministero, al pagamento di Euro 800,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., oltre a dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di legittimità sui vizi di violazione di legge e di motivazione è stata esaminata nei limiti del controllo consentito in cassazione; il vizio motivazionale è oggi circoscritto al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza, coerenza minima e intelligibilità, non al riesame del merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali insieme al d.m. n. 55 del 2014.
art. 5, comma 6, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Per le cause di valore indeterminabile il range tariffario non implica una soglia minima inderogabile; in caso di bassa complessità può applicarsi lo scaglione inferiore, purché la decisione sia motivata.
art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come norma rilevante per la liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
La liquidazione deve tener conto degli elementi indicati dalla norma, ma il loro apprezzamento resta riservato al giudice di merito.
Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta può fondare la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., anche se l’intimato non si costituisce.
La disposizione ha autonoma valenza sanzionatoria e può essere applicata per disincentivare l’abuso della richiesta di decisione ordinaria a fronte di proposta di definizione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi per cause di valore indeterminabile, l’indicazione normativa di un range tariffario non comporta l’esistenza di un limite minimo inderogabile: il giudice può applicare lo scaglione inferiore quando la controversia presenti bassa complessità, purché motivi in modo adeguato.
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è oggi confinato al "minimo costituzionale": è denunciabile solo la motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è consentito rivalutare il merito dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- La semplice menzione di plurimi atti difensivi o di attività svolte non integra di per sé contraddizione con il giudizio di scarsa complessità della controversia, se tali elementi sono richiamati solo per descrivere le prestazioni professionali rese e non per giustificare un diverso scaglione tariffario.
- Nel procedimento accelerato di definizione del ricorso, la mancata costituzione dell’intimato impedisce la pronuncia sulle spese in suo favore, ma non esclude la condanna del ricorrente ex art. 96, comma 4, c.p.c., quando la Corte definisca il giudizio in conformità alla proposta.
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