Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32522/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi e parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 1989 e definito solo nel 2011. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto l'indennizzo iure proprio a favore di entrambi gli originari ricorrenti, liquidando € 7.000 ciascuno. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2909 e 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe violato il giudicato formatosi sul precedente decreto, il quale non avrebbe consentito di estendere l'indennizzo iure proprio anche a uno dei ricorrenti; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo ultrapetizione per avere riconosciuto un'indennità non specificamente domandata da uno dei soggetti; (3) violazione dell'art. 75 c.p.c. e dell'art. 2 L. n. 89/2001, assumendo che uno dei soggetti avesse agito solo quale erede e non anche iure proprio, o comunque senza che la fase in cui era intervenuto come erede avesse superato la durata ragionevole. Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuta una correzione dell'errore materiale del decreto impugnato, con espunzione del nominativo del soggetto che il Ministero assumeva illegittimamente beneficiario dell'indennizzo; la Corte ha quindi ritenuto che il ricorso colpisse una parte del provvedimento ormai eliminata.

La decisione

La Corte ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto sopravvenuto di interesse, poiché il provvedimento della Corte d'appello è stato corretto in modo da rimuovere proprio la statuizione censurata dal Ministero. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato e di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le censure non possono essere esaminate perché il provvedimento impugnato è stato successivamente corretto nella parte contestata.

  • art. 369 c.p.c.

    è evocato nel riepilogo della precedente vicenda processuale, in relazione a un primo ricorso notificato ma non depositato.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato dal Ministero per denunciare la violazione del giudicato di rinvio.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal Ministero per sostenere l'intangibilità del giudicato formatosi sul precedente decreto.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato quale parametro del divieto di ultrapetizione: il Ministero sostiene che l'indennizzo non potesse essere riconosciuto oltre le domande formulate.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato per contestare la legittimazione/processuale spendita della qualità di parte di uno dei soggetti.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    richiamato sia per i presupposti dell'equa riparazione sia per la verifica dell'indennizzabilità del periodo di partecipazione al processo presupposto.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    viene ribadito il principio secondo cui il termine semestrale decorre dalla definitività della decisione che definisce il giudizio presupposto, non dalla morte della parte.

Massime di principio

  • Se, nelle more del giudizio di cassazione, il provvedimento impugnato viene corretto per errore materiale in modo da eliminare la statuizione oggetto di censura, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'interesse all'impugnazione deve permanere fino alla decisione.
  • Nel procedimento di equa riparazione, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data in cui la decisione che definisce il giudizio presupposto diviene definitiva; la morte della parte nel corso del processo presupposto non sposta il dies a quo.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione della durata ragionevole del processo, della sua complessità e della rilevanza del comportamento processuale delle parti sono, di regola, inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di riesame del merito.
  • Se il giudice del rinvio elimina, con correzione dell'errore materiale, la parte del dispositivo che costituiva l'unico oggetto dell'impugnazione, viene meno l'interesse a coltivare il ricorso e non vi è spazio per l'esame dei motivi residui.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.