Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13247/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato è stato condannato dal Tribunale e la decisione è stata confermata in appello in relazione al reato previsto dall'art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l'erroneo riconoscimento della propria responsabilità penale. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma sostanziale posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, poiché il giudizio di legittimità si arresta su una questione processuale.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale della parte è quindi inammissibile.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'impugnazione in cassazione non può essere proposta personalmente dalla parte, ma necessita della sottoscrizione del difensore abilitato.

  • art. 39 disp. att. c.p.p.

    L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale attesta solo la genuinità della firma e la riconducibilità dell'atto alla parte privata, ma non sostituisce la necessaria sottoscrizione del difensore cassazionista.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Riforma richiamata quale fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p., applicabile ai procedimenti instaurati dal 3 agosto 2017.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un difensore non equivale alla sottoscrizione richiesta dall'art. 613 c.p.p. e non sana il difetto di legittimazione processuale dell'atto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude per una causa processuale di inammissibilità, la Corte non esamina il motivo di merito dedotto contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.