Cassazione Penale, Sentenza n. 31716/2022 del 25/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 27/10/2020 della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la condanna del Tribunale di Marsala (28/11/2018) per il reato di ricettazione. I motivi di ricorso sono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione delle testimoni Rallo Paola e Cammarata Carola; 2) nullità o manifesta illogicità della motivazione per mancata riqualificazione del fatto dall'art. 628 c.p. agli artt. 56 e 624 c.p. (cioè che, in assenza di violenza o minaccia, la fattispecie andava qualificata diversamente e/o come tentativo); 3) nullità o illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di porto di strumento atto ad offendere (capo C) e mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 4, comma 3, L. 110/75, con richiesta in via subordinata dell'applicazione della sola ammenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo la pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti e motivatamente esaminati e respinti in sede di appello. Si è richiamato il principio per cui la mera ripetizione dei motivi di gravame senza una critica puntuale e specifica alla motivazione della corte d'appello rende il ricorso privo dei requisiti dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: ogni motivo deve esporre le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta; la semplice ripetizione dei motivi d'appello è insufficiente.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando i presupposti di ammissione non sono soddisfatti.
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso (formalità procedurali sulla trattazione in udienza in periodo emergenziale); non incide sulla decisione di merito.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che, in ipotesi di tentativo, si sarebbe dovuta applicare la disciplina del tentativo; nel giudizio di cassazione la Corte non affronta il merito della riconsiderazione sostanziale poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norma richiamata dal ricorrente (presumibilmente relativa al reato che ritiene più congruo rispetto alla qualificazione contestata); la Corte di Cassazione non ha esaminato la questione di merito essendo il ricorso inammissibile.
Richiamata dal ricorrente come norma dalla quale sarebbe partita l'erronea qualificazione; ancora, la Corte non ha riconsiderato la qualificazione sostanziale per motivi di inammissibilità formale.
Richiamata dal ricorrente per chiedere il riconoscimento dell'attenuante speciale relativa ad armi/strumenti; la questione non è stata valutata nel merito dalla Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è inammissibile se il ricorso si limita a ripetere i motivi già dedotti in appello senza svolgere una critica specifica e puntuale della motivazione della corte d'appello; è necessario indicare esattamente in che punto e perché la motivazione è viziata.
- Ogni motivo di cassazione deve esporre le ragioni di fatto e di diritto (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c); l'assenza di argomentazione puntuale espone al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende.
- Per ottenere la rinnovazione della qualificazione del fatto (es. riclassificazione di reato o qualificazione come tentativo) occorre dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità nella valutazione delle risultanze probatorie, indicandone i passaggi decisivi della sentenza impugnata.
- Le richieste procedurali (es. giudizio abbreviato condizionato all'escussione di testimoni) devono essere motivate con riferimento alla normativa e alla rilevanza probatoria delle prove che si chiedono; una semplice affermazione che il Tribunale avrebbe dovuto procedere non è sufficiente in cassazione.
- Le censure relative a circostanze di fatto (es. valutazione della pericolosità di un arnese in relazione a tempo e luogo) richiedono una dimostrazione di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di merito, non una mera ricostruzione alternativa dei fatti.
- Nel redigere il ricorso per cassazione è strategico indicare i passaggi testuali della sentenza impugnata che si ritengono viziati, fornire argomentazioni giuridiche precise e, se possibile, richiamare precedenti di legittimità che supportino la tesi.
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