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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31716/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 27/10/2020 della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la condanna del Tribunale di Marsala (28/11/2018) per il reato di ricettazione. I motivi di ricorso sono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione delle testimoni Rallo Paola e Cammarata Carola; 2) nullità o manifesta illogicità della motivazione per mancata riqualificazione del fatto dall'art. 628 c.p. agli artt. 56 e 624 c.p. (cioè che, in assenza di violenza o minaccia, la fattispecie andava qualificata diversamente e/o come tentativo); 3) nullità o illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di porto di strumento atto ad offendere (capo C) e mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 4, comma 3, L. 110/75, con richiesta in via subordinata dell'applicazione della sola ammenda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo la pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti e motivatamente esaminati e respinti in sede di appello. Si è richiamato il principio per cui la mera ripetizione dei motivi di gravame senza una critica puntuale e specifica alla motivazione della corte d'appello rende il ricorso privo dei requisiti dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: ogni motivo deve esporre le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta; la semplice ripetizione dei motivi d'appello è insufficiente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando i presupposti di ammissione non sono soddisfatti.

  • art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso (formalità procedurali sulla trattazione in udienza in periodo emergenziale); non incide sulla decisione di merito.

  • art. 56 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che, in ipotesi di tentativo, si sarebbe dovuta applicare la disciplina del tentativo; nel giudizio di cassazione la Corte non affronta il merito della riconsiderazione sostanziale poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente (presumibilmente relativa al reato che ritiene più congruo rispetto alla qualificazione contestata); la Corte di Cassazione non ha esaminato la questione di merito essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 628 c.p.

    Richiamata dal ricorrente come norma dalla quale sarebbe partita l'erronea qualificazione; ancora, la Corte non ha riconsiderato la qualificazione sostanziale per motivi di inammissibilità formale.

  • art. 4, comma 3, L. 110/1975

    Richiamata dal ricorrente per chiedere il riconoscimento dell'attenuante speciale relativa ad armi/strumenti; la questione non è stata valutata nel merito dalla Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è inammissibile se il ricorso si limita a ripetere i motivi già dedotti in appello senza svolgere una critica specifica e puntuale della motivazione della corte d'appello; è necessario indicare esattamente in che punto e perché la motivazione è viziata.
  • Ogni motivo di cassazione deve esporre le ragioni di fatto e di diritto (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c); l'assenza di argomentazione puntuale espone al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende.
  • Per ottenere la rinnovazione della qualificazione del fatto (es. riclassificazione di reato o qualificazione come tentativo) occorre dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità nella valutazione delle risultanze probatorie, indicandone i passaggi decisivi della sentenza impugnata.
  • Le richieste procedurali (es. giudizio abbreviato condizionato all'escussione di testimoni) devono essere motivate con riferimento alla normativa e alla rilevanza probatoria delle prove che si chiedono; una semplice affermazione che il Tribunale avrebbe dovuto procedere non è sufficiente in cassazione.
  • Le censure relative a circostanze di fatto (es. valutazione della pericolosità di un arnese in relazione a tempo e luogo) richiedono una dimostrazione di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di merito, non una mera ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Nel redigere il ricorso per cassazione è strategico indicare i passaggi testuali della sentenza impugnata che si ritengono viziati, fornire argomentazioni giuridiche precise e, se possibile, richiamare precedenti di legittimità che supportino la tesi.

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