Cassazione Penale, Sentenza n. 31717/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 21/10/2020 della Corte di Appello di Torino che aveva confermato la condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino (19/06/2020) per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente deduce due principali motivi: (1) vizio nella valutazione probatoria per presunta "erronea applicazione" degli artt. 192 e 533 c.p.p., sostenendo che la condanna si sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni di Martignano Walter e Ciluffo Giorgia (non testimoni diretti), e chiedendo la valutazione secondo i criteri per le prove indiziarie e la particolare attenzione all'attendibilità del dichiarante indagato; vengono richiamati verbali di s.i.t., dichiarazioni di terzi e tabulati telefonici come elementi insufficienti. (2) Erronea applicazione dell'art. 69-bis c.p. con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) sulle aggravanti e sulla recidiva, chiedendo un diverso bilanciamento ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte siano, in gran parte, tentativi di rimettere in discussione la valutazione di merito sulla prova e la valutazione del bilanciamento delle circostanze, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo che non emergano vizii di motivazione manifesti o violazioni di legge puntuali; inoltre il secondo motivo è stato ritenuto indeterminato rispetto all'appello e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ritenendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione delle dichiarazioni rese da persone coinvolte nei fatti; la Corte osserva che eventuali violazioni di tale norma non sono automaticamente deducibili in Cassazione come violazioni di legge ma possono essere valutate solo nei limiti di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione), e che non è consentito un sindacato di merito sulla valutazione della attendibilità se non risultano vizi argomentativi manifesti
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede criteri specifici quando il dichiarante è indagato/imputato in procedimento connesso; la Cassazione ricorda che la presunta violazione di tale comma non è deducibile come vizio di legge in sede di legittimità se non come possibile vizio motivazionale manifesto
art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte segnala che le doglianze sulla valutazione delle prove devono individuare vizi argomentativi manifesti per essere esaminabili in Cassazione
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del sindacato della Cassazione in materia di motivazione: la violazione dell'art. 192 può essere rilevata in Cassazione solo se configurabile come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
art. 69-bis c.p.
Regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte osserva che la valutazione comparativa è di merito e, salvo vizi motivazionali specifici, non sindacabile in Cassazione
art. 62-bis c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche la cui prevalenza rispetto alle aggravanti è soggetta a giudizio di merito che la Cassazione non riesamina se le doglianze sono generiche o indeterminate
art. 133 c.p.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che la valutazione globale ai sensi di tale articolo è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi evidenti di motivazione
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso nella seduta; menzionata nel provvedimento in relazione all'esito della trattazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamati nel ragionamento per spiegare i limiti delle censure che possono essere dedotte in Cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente) e per precisare che alcune questioni non sono utilizzabili come motivo di cassazione se non rientrano nelle fattispecie previste
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione di merito sulla attendibilità delle prove e dei testimoni salvo che emerga una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nell'atto impugnato.
- Le contestazioni relative alla valutazione delle dichiarazioni rese da indagati/imputati in procedimenti connessi (art. 192 c.p.p.) non sono di regola deducibili in Cassazione come semplici violazioni di legge, ma solo come vizio della motivazione se il difetto risulta in modo palese nel testo della sentenza.
- Il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 69-bis e art. 62-bis c.p.) è questione di merito: per farne sindacare la correttezza in Cassazione è necessario dimostrare vizi argomentativi specifici e manifesti nell'atto impugnato.
- Motivi di ricorso vaghi o indeterminati (ad es. affermazioni generiche di ingiustizia del bilanciamento) sono inammissibili e possono essere rilevati d'ufficio dalla Corte di Cassazione.
- Chi impugna in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto o su vizi formali e motivazionali chiari della decisione impugnata; la mera richiesta di una diversa valutazione delle prove è insufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, se vi è colpa nella determinazione dell'impugnazione, sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31716/2022 del 25/08/2022
- Sentenza penale · 25 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31718/2022 del 25/08/2022
- Sentenza penale · 25 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31719/2022 del 25/08/2022
- Sentenza penale · 25 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31721/2022 del 25/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31582/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31583/2022 del 24/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →