Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31721/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso concerneva la decisione della Corte d'Appello di Lecce di disporre la consegna di SAFY Zamary all'Autorità giudiziaria francese su mandato di arresto europeo emesso per azione penale. La questione centrale era se la consegna dovesse essere subordinata, ai sensi dell'art.19 lett.b) della legge n.69/2005 (come modificato dal D.Lgs. n.10/2021) e per simmetria con l'art.18 bis comma 2, alla condizione che la persona fosse legittimamente ed effettivamente residente in Italia da almeno cinque anni (radicamento stabile) e, in caso di accertata residenza, alla restituzione in Italia per l'espiazione della pena. La Corte d'Appello aveva escluso il radicamento del SAFY soprattutto sulla base delle sue dichiarazioni relative a periodi di assenza 2019-2021, rigettando l'incidenza sulle condizioni di consegna in ragione della cittadinanza afgana del ricorrente e ritenendo non rilevanti le questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte Costituzionale. La difesa denunciava violazione di norme e motivazione apparente, mentre il PG aveva proposto l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza della Corte di Appello di Lecce e rinviando per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che: (i) la questione del radicamento stabile rileva anche per il MAE processuale alla luce della modifica normativa e per ragioni di simmetria con la disciplina del MAE esecutivo; (ii) la Corte d'Appello non ha rispettato il principio di valutazione complessiva degli indici di radicamento, limitandosi ad attribuire rilievo esclusivo alle dichiarazioni del ricorrente e ad escludere ingiustificatamente la portata probatoria della documentazione anagrafica, fiscale, contrattuale e contributiva prodotta; (iii) le questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte Costituzionale (ordinanza n.217/2021) non potevano essere automaticamente escluse dal perimetro del rinvio e andavano tenute in considerazione. Pertanto la decisione impugnata è annullata e la Corte d'Appello di Lecce dovrà riesaminare la posizione del SAFY valutando compiutamente il radicamento e l'eventuale incidenza delle questioni pregiudiziali.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 2005 n.69, art.19 lett.b)

    art.19 lett.b) legge n.69/2005

    Stabilisce che, nei casi previsti, la esecuzione del MAE è subordinata alla condizione del rinvio in Italia se la persona risulta legittimamente ed effettivamente residente in Italia da almeno cinque anni; la Corte ha ritenuto che tale disposizione, dopo le modifiche, va considerata anche con riferimento al MAE processuale per i profili soggettivi del radicamento

  • Legge 18 aprile 2005 n.69, art.18 e art.18-bis comma 2

    art.18; art.18-bis comma 2 L.69/2005; modifiche operate dal D.Lgs. 2/02/2021 n.10

    L'art.18-bis comma 2 regola il rifiuto della consegna per MAE esecutivo sulla base di requisiti soggettivi (residenza o dimora effettiva di cinque anni); la Cassazione ha evidenziato simmetria tra i requisiti soggettivi di art.18-bis e art.19 lett.b), implicando che la verifica del radicamento si applichi anche al MAE processuale

  • Direttiva 2002/584/GAI del Consiglio (mandato di arresto europeo), art.4 punto 6

    Direttiva 2002/584/GAI, art.4 punto 6

    Rilevanza europea della disciplina del MAE; la Corte Costituzionale ha rimesso alla Corte di Giustizia questioni di compatibilità tra la disciplina nazionale (che preclude automaticamente il rifiuto per cittadini di paesi terzi) e la direttiva interpretata alla luce della Carta; la Cassazione ha ritenuto che tali questioni possano avere rilievo anche per il MAE processuale

  • Ordinanza Corte Costituzionale n.217/2021

    Ha trasmesso questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE sulla possibile incompatibilità della disciplina nazionale che esclude automaticamente il rifiuto della consegna per cittadini di paesi terzi; la Cassazione ha richiamato l'obbligo per il giudice del rinvio di tenere presenti tali questioni

  • Giurisprudenza della Cassazione (sez.6, n.19389 del 25/06/2020)

    sez.6, n.19389 del 25/06/2020

    Individua gli indici rilevanti per provare il radicamento reale e non estemporaneo (presenza legale, continuità temporale, fissazione della sede principale degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, pagamento di oneri fiscali e contributivi); la Corte di Cassazione ha rimproverato alla Corte d'Appello di non aver effettuato una verifica comparativa di tali indici

Massime di principio

  • Dopo le modifiche normative 2021, la verifica del cosiddetto radicamento stabile (residenza legittima ed effettiva di almeno cinque anni) può essere rilevante non solo per il MAE esecutivo ma anche per il MAE processuale: il giudice deve verificarne la presenza prima di disporre la consegna condizionata alla restituzione per l'espiazione della pena
  • La cittadinanza di un sospetto (comunitario vs cittadino di paese terzo) non porta ad una automatica esclusione della valutazione del radicamento; eventuali profili di compatibilità fra normativa nazionale e diritto UE possono richiedere l'attenzione del giudice e, se necessario, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
  • La valutazione del radicamento è un esame complessivo e comparativo degli indici: documenti anagrafici, contratti di locazione, dichiarazioni dei redditi, versamenti contributivi, titolarità di attività, continuità lavorativa e relazionale devono essere ponderati insieme; le sole dichiarazioni del ricercato non possono prevalere senza verifica
  • Interruzioni temporanee della presenza sul territorio (per lavoro, motivi personali o crisi economiche/COVID) non determinano automaticamente la perdita del radicamento se gli altri indici dimostrano un collegamento stabile e continuativo con il territorio
  • Chi invoca il rifiuto della consegna per radicamento deve produrre elementi probatori significativi; il giudice ha l'obbligo di motivare in modo completo e comparato, evitando valutazioni meramente formali o apparenti
  • Se la normativa nazionale appare in contrasto con principi europei (direttive, Carta dei diritti fondamentali), il giudice nazionale deve considerare le questioni pregiudiziali e, se necessario, sospendere il procedimento per chiedere interpretazione alla Corte di Giustizia UE

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.