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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31718/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Salerno che aveva riformato la sentenza di primo grado che li aveva condannati per detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo, lesioni personali, danneggiamento; inoltre Maiorino è stato condannato anche per estorsione e falso. Entrambi i reati erano aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Maiorino deduceva soprattutto: (a) errata applicazione dell'art. 416-bis.1 nella forma dell'agevolazione di un'associazione camorristica (sostenendo che dall'unica azione estorsiva non si può inferire l'esistenza di un sodalizio); (b) vizi nella dosimetria della pena, nella concessione delle attenuanti e nella gestione della recidiva e degli aumenti di pena (contestando un ulteriore aumento senza adeguata motivazione). Alfano deduceva l'insussistenza dell'aggravante in relazione alla modalità mafiosa e all'agevolazione, sostenendo che la condotta non aveva creato nella persona offesa una particolare forma di coartazione psicologica e che mancavano elementi per ritenere l'esistenza o il vantaggio per un sodalizio strutturato.

La decisione

Per Maiorino il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo (contestazione dell'aggravante in forma di agevolazione) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la Corte di appello aveva motivato l'aggravante solo nella forma della modalità mafiosa e l'eventuale esclusione della sola qualificazione "agevolazione" non avrebbe inciso sulla determinazione della pena; il secondo motivo (dosimetria e doppio aumento) è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento anche in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, richiamando la derogatoria disciplina applicabile nelle ipotesi contemplate dalla giurisprudenza. Maiorino è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Per Alfano il ricorso è stato dichiarato inammissibile: le censure relative all'agevolazione sono inammissibili per carenza di interesse (analoga considerazione a quella di Maiorino), mentre il motivo sulla insussistenza della modalità mafiosa è stato ritenuto aspecifico e quindi inammissibile perché non contrasta in modo puntuale la motivazione della Corte che aveva invece indicato una pluralità di elementi (uso di esplosivi, crescenti richieste estorsive, atteggiamento minaccioso e controllo del territorio). Alfano è stato condannato al pagamento delle spese e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è stata valutata dalla Corte di appello nella forma della 'modalità mafiosa'; la Corte non ha motivato la configurazione sotto il profilo dell'agevolazione, sicché la contestazione di quest'ultimo profilo è stata ritenuta priva di utilità rispetto alla pena determinata

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    La norma generale sul divieto di doppio aumento per circostanze a effetto speciale è stata richiamata ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina derogatoria per le ipotesi previste da normativa speciale e giurisprudenza (quindi non operante automaticamente per escludere aumenti cumulativi)

  • art. 7 D.L. n. 152/1991 (convertito L. n. 203/1991)

    Richiamata dalla Corte e dalla giurisprudenza come disciplina derogatoria che consente inasprimenti particolari (aumento da un terzo alla metà) in specifiche ipotesi aggravate, giustificando aumenti anche in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio dell'interesse a impugnare: l'impugnazione è inammissibile se l'eventuale accoglimento non produrrebbe alcun effetto utile per il ricorrente (approccio utilitaristico)

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nella censura; in concreto la Corte non ha ritenuto fondata la contestazione ad essa collegata in presenza della valutazione compiuta sulla aggravante

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità per aspecificità: il ricorso deve contestare puntualmente la motivazione impugnata e sostenerne la correlazione; affermazioni generiche o apodittiche sono inammissibili

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato quale norma procedurale relativa alla trattazione; indica il contesto procedurale della trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Un'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse quando l'eventuale accoglimento della censura non produrrebbe alcun beneficio nella determinazione della pena: bisogna dimostrare utilità concreta dell'annullamento o della modifica invocata
  • Se la Corte di merito applica un'aggravante solo per la sua modalità (es. modalità mafiosa) e non per l'agevolazione, la contestazione esclusiva dell'agevolazione può risultare priva di effetto e quindi inammissibile
  • Le censure sulla dosimetria della pena devono confrontarsi con la giurisprudenza: in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale non sempre opera automaticamente il divieto di doppio aumento previsto dall'art. 63, comma 4; possono intervenire discipline derogatorie che consentono incrementi specifici
  • Le impugnazioni aperte con argomentazioni generiche o non confrontate punto per punto con la motivazione del giudice di merito possono essere dichiarate inammissibili per aspecificità (mancanza di correlazione)
  • Per contestare la configurabilità dell'aggravante per 'modalità mafiosa' è necessario affrontare concretamente gli elementi fattuali indicati dal giudice (es. atti di intimidazione, uso di esplosivi, richieste estorsive crescenti, controllo del territorio) e offrirne una lettura alternativa ben motivata
  • Le pronunce di inammissibilità possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e, in presenza di profili di colpa, ammende) quindi le difese devono valutare l'utilità e la specificità delle censure prima di proporre gravame

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