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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31719/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per prescrizione: il ricorrente ha sostenuto che il termine di prescrizione del reato di tentato furto pluri-aggravato si era compiuto prima della pronuncia della sentenza di appello (6/10/2021). Ha argomentato che il giudice di primo grado non si era pronunciato sulla recidiva (quindi la recidiva sarebbe stata disapplicata) e che, pertanto, nel calcolo del termine prescrizionale non dovevano essere conteggiati gli aumenti connessi alla recidiva. Calcolo contestato portava la prescrizione al 17/01/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che il giudice di primo grado ha omesso di considerare la recidiva e si è limitato a un giudizio di equivalenza tra circostanze opposte senza richiamare la recidiva; pertanto la recidiva non doveva essere tenuta in conto per il calcolo della prescrizione ai sensi dell'art.157 c.p. La Corte ha calcolato il termine prescrizionale (tenendo conto della pena massima, della riduzione per il tentativo e dell'aumento per atti interruttivi ai sensi dell'art.161 c.p.p.) e ha ritenuto che la prescrizione si fosse perfezionata il 17/01/2021, anteriore alla sentenza d'appello del 6/10/2021. Ne è conseguita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art.157 cod.pen.

    Norma usata per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato: la Cassazione ha calcolato la prescrizione partendo dalla pena edittale massima, applicando la riduzione per il tentativo e escludendo l'aumento per recidiva in quanto non operato dal primo giudice.

  • art.161 comma 2 cod.proc.pen.

    Richiamata per l'aumento di durata del termine prescrizionale relativo agli atti interruttivi; la Corte ha applicato l'aumento di un quarto nel computo finale.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    sez.6, n.54043 del 16/11/2017; sez.U, n.20808 del 25/10/2018; sez.U, n.12602 del 16/12/2015

    Principio consolidato secondo cui, se il giudice esclude anche implicitamente la recidiva perché non la ritiene espressione di maggiore colpevolezza, la recidiva non incide sul calcolo del tempo per prescrivere; inoltre la Cassazione può esaminare l'eventuale prescrizione anche se è l'unico motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito esclude (anche implicitamente) la recidiva, tale circostanza non va considerata nel calcolo del tempo di prescrizione.
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato sulla base della pena edittale max, applicando le riduzioni (es. per tentativo) e gli aumenti previsti dalla legge solo se effettivamente rilevati o applicati dal giudice.
  • Gli atti interruttivi e gli aumenti previsti dall'art.161 c.p.p. devono essere computati separatamente e possono modificare la data di estinzione per prescrizione.
  • La Corte di Cassazione può valutare e decidere sull'intervenuta prescrizione anche se questo è l'unico motivo di ricorso presentato.
  • Se la prescrizione si è già perfezionata prima della pronuncia impugnata, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto.

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