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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11240/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di pagamento per accise, interessi e indennità di mora notificato a una società concessionaria di una stazione di servizio, ritenuta coobbligata in solido con il gestore dell’impianto per uno svincolo irregolare dal regime sospensivo di prodotto petrolifero destinato ad altro impiego. Dopo una prima fase di merito e un precedente rinvio della Cassazione, il giudice di rinvio ha accolto l’appello dell’Ufficio limitandosi però, secondo la ricorrente, a riprodurre il contenuto dell’ordinanza rescindente senza svolgere un autonomo esame dei fatti. Con il primo motivo la società ha dedotto nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva svolto l’accertamento richiesto dalla Cassazione, ma aveva deciso la controversia trascrivendo il principio di diritto senza verificarne in concreto i presupposti fattuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve comunque motivare in modo autonomo sull’esistenza o meno dei fatti decisivi richiesti da quel principio, senza limitarsi a una mera riproduzione dell’ordinanza rescindente. Poiché la sentenza impugnata non conteneva un effettivo ragionamento valutativo e non esplicitava le ragioni per cui i fatti costitutivi della responsabilità e della prova liberatoria non risultavano dimostrati, è stata qualificata come motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1995

    È la base normativa dell’avviso di pagamento per accise, interessi e indennità di mora notificato al concessionario dell’impianto per lo svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè graficamente esistente ma non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto contro la sentenza per nullità derivante da motivazione apparente e violazione delle regole sul giudizio di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma deve comunque svolgere il necessario accertamento dei fatti rilevanti entro i limiti del decisum rescindente.

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel contenzioso tributario la riassunzione in rinvio ha funzione di mera riattivazione del processo e non di nuova impugnazione.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul rinvio per descrivere la prosecuzione del giudizio dopo la cassazione.

  • art. 392 c.p.c.

    Individua il giudizio di rinvio come fase successiva alla cassazione, riattivata dalla riassunzione.

  • art. 394 c.p.c.

    Delimita il contenuto del giudizio di rinvio e la posizione delle parti dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice non può limitarsi a riprodurre il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma deve applicarlo al caso concreto mediante una motivazione autonoma che dia conto dell’accertamento dei fatti decisivi.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza è formalmente esistente ma non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
  • Quando la Cassazione annulla con rinvio per violazione di legge, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto ma conserva il dovere di verificare in fatto i presupposti applicativi della regola enunciata, nei limiti del decisum rescindente.
  • Nel contenzioso tributario la riassunzione dopo cassazione non introduce un nuovo giudizio, ma riattiva la prosecuzione della causa nella posizione processuale già raggiunta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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