Sentenza n. 6869/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto, nei confronti delle due appellanti, il ricorso contro i bandi del concorso per il reclutamento di docenti, nella parte relativa ai requisiti di abilitazione, specializzazione sul sostegno e modalità telematica di presentazione della domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Le appellanti contestavano la sentenza di primo grado deducendo, tra l’altro, omessa pronuncia, erronea ricostruzione dei fatti, violazione del legittimo affidamento e del principio di consolidamento della posizione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, uguaglianza, par condicio e favor participationis, nonché difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, sostenevano che, dopo essere state ammesse con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari, avevano superato le prove concorsuali, erano state inserite nella graduatoria di merito, assunte a tempo indeterminato senza riserva e avevano superato l’anno di prova. Deducevano inoltre l’illegittimità della richiesta cumulativa di abilitazione all’insegnamento e specializzazione sul sostegno, della limitazione dell’accesso al percorso concorsuale e dell’obbligo di presentazione telematica della domanda, nonché il contrasto della disciplina con norme costituzionali e con la Carta Sociale Europea. In via subordinata avevano chiesto il rinvio della causa per proporre motivi aggiunti o una pronuncia idonea a stabilizzare la loro posizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione ministeriale di inammissibilità dell’appello collettivo, ritenendo sussistente l’omogeneità delle posizioni delle appellanti, fondate sulla medesima impugnazione e sugli stessi fatti costitutivi. Ha poi respinto l’istanza di rinvio, poiché subordinata alla mancata accoglienza dell’appello. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo che, pur essendo normalmente inapplicabile il consolidamento nelle procedure concorsuali, nel caso concreto ricorressero sia un limite soggettivo, dato dall’affidamento generato dal comportamento dell’amministrazione, sia un limite oggettivo, dato dall’estensione della vicenda oltre la mera esecuzione della tutela cautelare. L’amministrazione non si era infatti limitata a consentire la partecipazione con riserva, ma aveva inserito le appellanti nella graduatoria, le aveva assunte a tempo indeterminato senza riserva e aveva consentito loro di superare l’anno di prova. Le appellanti avevano così superato sia il filtro concorsuale sia quello lavorativo, conseguendo il bene della vita perseguito. Il Collegio ha valorizzato anche l’esaurimento delle graduatorie e l’assenza di controinteressati utilmente collocabili, sicché la loro esclusione avrebbe avuto carattere meramente demolitorio, senza un concreto vantaggio pubblico o ripristinatorio. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. In riforma della sentenza del TAR, il Consiglio di Stato ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso di primo grado, con definitiva stabilizzazione della posizione giuridica delle appellanti. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità della domanda; nel ricorso collettivo le sopravvenienze relative solo ad alcuni ricorrenti non comportano l’inammissibilità originaria dell’azione, ma possono condurre a pronunce processuali differenziate.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento, nel reclutamento pubblico, orienta l’azione amministrativa alla selezione dei migliori candidati e impedisce la vanificazione meramente demolitoria di una situazione ormai stabilizzata, in assenza di un concreto interesse pubblico attuale.
La disposizione costituiva la base normativa della procedura concorsuale e dei requisiti di partecipazione, ma la decisione d’appello non ha definito nel merito la questione della loro legittimità, avendo accolto l’appello sulla sopravvenuta stabilizzazione della posizione delle appellanti.
art. 1, comma 110, l. 107/2015
La disposizione è richiamata nella sentenza di primo grado quale fondamento della necessità dei requisiti di abilitazione e specializzazione, ma il Consiglio di Stato non ha deciso tale questione nel merito, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi.
La sentenza richiama in termini generali l’autotutela amministrativa, precisando che il suo eventuale esercizio è discrezionale e non può sostituire la decisione giudiziale sulla stabilizzazione della posizione ormai maturata.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali il principio di consolidamento della posizione conseguita in via cautelare è normalmente escluso, perché può alterare gli esiti della selezione e pregiudicare altri concorrenti; tuttavia può trovare applicazione quando il comportamento successivo dell’amministrazione abbia autonomamente esteso la vicenda oltre l’esecuzione della misura cautelare, determinando l’inserimento in graduatoria, l’assunzione senza riserva e il superamento del periodo di prova.
- La stabilizzazione della posizione di un candidato può essere riconosciuta quando egli abbia superato sia il filtro concorsuale sia il successivo filtro lavorativo, e non emergano una base giuridica concretamente attivabile per rimuovere la situazione né un interesse pubblico attuale alla sua vanificazione.
- L’assenza di controinteressati utilmente collocabili e l’esaurimento della graduatoria escludono, in concreto, che la conservazione della posizione del candidato produca un pregiudizio ripristinatorio apprezzabile per altri partecipanti; in tale situazione, l’esclusione assumerebbe carattere meramente demolitorio.
- L’ammissibilità del ricorso collettivo richiede, al momento della proposizione, identità degli atti impugnati e omogeneità dei fatti costitutivi e delle posizioni giuridiche. Le sopravvenienze relative soltanto ad alcuni ricorrenti non incidono sull’ammissibilità originaria, ma possono determinare pronunce di improcedibilità limitate ai soggetti privi di interesse attuale.
- Quando il giudice rilevi che l’amministrazione ha adottato atti successivi autonomi e favorevoli al privato, eccedenti l’oggetto della tutela cautelare, deve valutarne gli effetti sulla posizione sostanziale maturata e non può limitarsi a rimettere la questione a un eventuale esercizio discrezionale dell’autotutela amministrativa.
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