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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28180/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La controversia nasce da un’azione risarcitoria extracontrattuale proposta da una società che aveva ricevuto un precetto fondato su decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione. La società sosteneva che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata gestita in modo irregolare: il portalettere, in due tentativi di consegna, avrebbe immesso soltanto un avviso di giacenza nella cassetta postale senza effettuare la consegna a un addetto della società e senza inviare la comunicazione di avvenuto deposito; per questo l’opposizione al decreto era stata ritenuta tardiva. In primo grado la domanda era stata rigettata per preteso giudicato formatosi sulla regolarità della notificazione; in appello il giudice ha escluso il giudicato ma ha comunque respinto la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra la condotta della società postale e il danno. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su causa petendi diversa da quella dedotta; 2) violazione degli artt. 115 e 163 c.p.c. e dell’art. 8 l. 890/1992, sostenendo l’irrilevanza probatoria dell’avviso immesso in cassetta perché non equivalente alla comunicazione di avvenuto deposito; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice d’appello addossato all’attrice la prova che, se avesse ricevuto regolarmente la comunicazione, avrebbe tempestivamente proposto opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, affermando che, anche a voler ritenere irregolare la notificazione del decreto ingiuntivo, la società attrice avrebbe dovuto dimostrare non solo l’irregolarità, ma anche che tale irregolarità le aveva impedito di avere tempestiva conoscenza del decreto e quindi di proporre opposizione nei termini. In altri termini, nel giudizio risarcitorio l’attrice avrebbe dovuto provare il nesso causale tra l’asserita falsa attestazione/irregolarità del procedimento notificatorio e il danno lamentato. La Corte ha richiamato in via integrativa il contenuto dell’art. 650 c.p.c. e il principio di cui all’art. 1227, comma 2, c.c., osservando che il danno non è risarcibile quando il pregiudizio poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza, mediante la coltivazione dell’opposizione tardiva e la dimostrazione dell’effettiva mancata conoscenza del decreto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa l’omessa pronuncia, poiché la censura mirava in realtà a contestare il modo in cui il giudice aveva inquadrato il tema decisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta infondata perché la contestata valenza probatoria dell’avviso immesso in cassetta era comunque irrilevante senza prova del nesso causale con la mancata tempestiva conoscenza del decreto.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che ha ricondotto la questione al nesso causale e all’onere di prova.

  • art. 8 l. 890/1992

    La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del risarcimento, che l’avviso immesso in cassetta non corrispondesse alla comunicazione di avvenuto deposito, se non era provato che ciò avesse impedito la conoscenza tempestiva del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova del danno e del nesso causale gravava sull’attrice; non era sufficiente allegare l’irregolarità della notificazione.

  • art. 650 c.p.c.

    L’ammissibilità dell’opposizione tardiva richiede non solo l’irregolarità della notificazione, ma anche la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto per effetto di tale irregolarità.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata, rendendola conforme al diritto e respingendo i motivi.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, nella specie coltivando l’opposizione tardiva e provando il nesso tra irregolarità e mancata conoscenza.

  • art. 2056, comma 1, c.c.

    È richiamato come norma di rinvio ai criteri dell’art. 1227 c.c. in materia risarcitoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Dà luogo all’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In un’azione risarcitoria fondata su una notificazione irregolare, la parte attrice deve provare non solo l’irregolarità dell’attività notificatoria, ma anche che tale irregolarità ha causato concretamente la perdita della tempestiva conoscenza dell’atto e il conseguente pregiudizio.
  • La mera inesattezza o incompletezza della prova della comunicazione di avvenuto deposito non è di per sé sufficiente a fondare il risarcimento, se non è dimostrato il nesso causale tra quella difformità e la mancata proposizione dell’impugnazione o dell’opposizione.
  • Quando l’ordinamento prevede uno strumento specifico per reagire all’irregolarità della notificazione, come l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il danneggiato deve attivarlo e provare i presupposti richiesti dalla relativa disciplina; il mancato esperimento o la mancata coltivazione di tale rimedio può escludere il risarcimento del danno evitabile con l’ordinaria diligenza.
  • L’onere probatorio sul nesso causale non si esaurisce nella dimostrazione del fatto illecito o dell’inadempimento, ma si estende alla prova che, senza quel fatto, il pregiudizio non si sarebbe verificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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