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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31483/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo che aveva vincolato diversi beni. Il Tribunale aveva riconosciuto il fumus del reato di appropriazione indebita e aveva ritenuto la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 649-bis cod. pen. (nella formulazione allora vigente) per un danno di rilevante entità. In Cassazione il difensore deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della condizione di procedibilità (art. 649-bis); (ii) omessa motivazione sul fumus commissi delicti; (iii) violazione del principio di proporzionalità del sequestro; (iv) violazione degli artt. 2639 c.c. e 110 c.p.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto e incaricando la cancelleria di provvedere ai sensi dell'art. 626 c.p.p. Motivo: con l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 l'art. 649-bis cod. pen. è stato modificato e la procedibilità d'ufficio non è più prevista per le condotte che abbiano prodotto un danno di "rilevante gravità"; inoltre la querela non era stata presentata nel periodo transitorio 1/1-31/3/2023 che il legislatore aveva previsto per attivare la procedibilità su base volontaria. La Corte ha quindi rilevato il difetto della condizione di procedibilità (difetto rilevabile anche in sede di riesame) e ha adottato l'annullamento senza esame del merito dei restanti motivi.

Norme richiamate

  • art. 649-bis cod. pen.

    Nella versione modificata dal d.lgs. n.150/2022 non prevede più la procedibilità d'ufficio per i casi di danno di rilevante gravità; pertanto non sussisteva la condizione per procedere d'ufficio nel caso in esame.

  • d.lgs. n.150/2022

    Ha modificato l'art. 649-bis cod. pen.; ha previsto un periodo transitorio (1/1-31/3/2023) in cui la procedibilità poteva essere attivata su base volontaria tramite querela nelle ipotesi in cui era stata eliminata la procedibilità d'ufficio.

  • art. 2639 cod. civ.

    Norma invocata dal ricorrente nella doglianza, ma la Corte non ha affrontato il merito di tale censura a causa dell'annullamento per difetto della condizione di procedibilità.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato tra le doglianze del ricorrente; non è stato esaminato nel merito in ragione dell'annullamento per difetto di procedibilità.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    La Corte ha ordinato alla cancelleria di provvedere ai sensi di questa norma (attuazione pratica della decisione di restituzione dei beni).

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 22407 del 14/05/2013 (Pittalis)

    Richiamata per il principio secondo cui il difetto di una condizione di procedibilità è rilevabile anche nella fase del riesame.

Massime di principio

  • Verificare sempre la normativa vigente al momento dell'adozione di misure cautelari: modifiche normative (anche intervenute successivamente) possono incidere sulla legittimità della procedura, compresa la procedibilità d'ufficio.
  • Se una norma di procedibilità è stata modificata eliminando la procedibilità d'ufficio, occorre controllare l'esistenza di eventuali periodi transitori (es. finestre per la presentazione della querela) e se tali condizioni siano state rispettate; la loro mancata osservanza può determinare l'annullamento degli atti cautelari.
  • Il difetto di condizione di procedibilità è rilevabile in qualsiasi fase del procedimento, compresa quella di riesame delle misure cautelari; pertanto tale vizio può far cadere gli atti senza che sia necessario l'esame del merito delle altre censure.
  • Quando la Corte annulla per difetto di procedibilità, di regola non entra nel merito delle altre contestazioni (fumus, proporzionalità, violazioni civili/penali), le quali restano eventualmente reclamabili in sede appropriata una volta ricostituita la posizione processuale.
  • In presenza di sequestro preventivo, occorre valutare la proporzionalità e il fumus del reato, ma tali valutazioni possono risultare irrilevanti se manca la condizione di procedibilità; comunque, i soggetti interessati devono chiedere tempestivamente la restituzione dei beni dopo l'eventuale annullamento.

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