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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22974/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già inflitta nei gradi di merito e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva revocato la sospensione condizionale della pena e confermato la condanna a mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di fuga dopo sinistro stradale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la ricostruzione del fatto fosse erronea e che vi fosse stato uno scambio di dati identificativi con la persona offesa. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo ha contestato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il quarto ha lamentato la mancata applicazione delle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di censure già esaminate e non confrontato con la motivazione impugnata; ha ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche, fondato su assenza di elementi positivi e intensità del dolo; ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale per la commissione, nel quinquennio, di altro reato della stessa indole; e ha affermato che la sostituzione della pena detentiva non è automatica ma dipende da valutazione discrezionale ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., qui adeguatamente motivata in ragione dei precedenti specifici e della capacità a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Integra il reato di fuga dopo investimento/sinistro stradale, fattispecie di pericolo autonoma e distinta dal reato di omissione di assistenza; richiede una condotta volontaria di allontanamento per sottrarsi all'identificazione e alla ricostruzione del sinistro.

  • art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato per chiarire che l'omissione di assistenza è fattispecie autonoma e successiva rispetto alla fuga, con diversa oggettività giuridica.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche dipendono da un giudizio di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se congruamente motivato e fondato sugli elementi di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro di riferimento sia per la concessione o esclusione delle attenuanti generiche sia per la valutazione discrezionale sulla sostituzione della pena detentiva.

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    Consente la revoca della sospensione condizionale quando, nei cinque anni successivi alla condanna, il soggetto commette un altro reato della stessa indole.

  • art. 58, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione delle pene sostitutive, da esercitare alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La fuga del conducente dopo un sinistro stradale costituisce reato autonomo e di pericolo, finalizzato a garantire l'identificazione dei responsabili e la ricostruzione della dinamica del fatto, indipendente dall'eventuale omissione di soccorso.
  • Ai fini della responsabilità per fuga, è sufficiente che la motivazione dia conto in modo logico degli elementi probatori da cui desumere l'allontanamento volontario del conducente e l'assenza di uno scambio effettivo di dati identificativi.
  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e ancorata agli indici dell'art. 133 c.p.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando, entro il termine di legge, il condannato commetta un nuovo reato della stessa indole rispetto a precedenti già considerati.
  • L'applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva non è automatica: il giudice deve esercitare una valutazione discrezionale basata sui criteri di cui all'art. 133 c.p., e tale scelta è censurabile in cassazione solo per mancanza o illogicità manifesta della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneLiberazione anticipata
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

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