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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28053/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mandatario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto qualificato dalla ricorrente come mandato avente ad oggetto la compravendita di mobili di antiquariato. La domanda proposta nei giudizi di merito era diretta, in via principale, a ottenere il pagamento della somma risultante da un estratto conto riassuntivo del mandato; in via subordinata, la restituzione dei beni mobili consegnati al resistente, ovvero il pagamento del loro controvalore. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto già pronunciato dal Tribunale. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., 1322, 1709, 1766, 1774 c.c. e dell'art. 1715 c.c., deducendo in sostanza errori nella ricostruzione del rapporto e nella valutazione degli elementi documentali e probatori. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non rispettava l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché si fondava su numerosi atti e documenti solo richiamati ma non adeguatamente trascritti e localizzati nel fascicolo; ha inoltre osservato che le censure, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati nel ricorso, requisito essenziale di ammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre affermato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, tendevano in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore attestazione del dovuto contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica statuizione di merito autonoma

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica statuizione di merito autonoma

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione del rapporto contrattuale

  • art. 1709 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al mandato e ai relativi obblighi del mandatario

  • art. 1766 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del deposito/gestione dei beni

  • art. 1774 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla restituzione dei beni consegnati

  • art. 1715 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di obblighi del mandatario

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte rileva che le censure, pur prospettate sotto questi profili, mirano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    l'omessa specifica indicazione e localizzazione di atti e documenti richiamati comporta l'inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    citata quale norma modificativa dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale e specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda, con precisa localizzazione nel fascicolo: la mancanza di uno solo di tali elementi determina l'inammissibilità.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. post-riforma consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa o errata valutazione delle prove.
  • La formale intestazione del motivo non è निर्णisiva: la Corte guarda al contenuto sostanziale della censura e la qualifica secondo la sua effettiva portata.
  • Le violazioni di norme sul mandato o sulla qualificazione del rapporto non possono essere scrutinabili in cassazione se la doglianza presuppone una rinnovata valutazione degli elementi fattuali già esaminati nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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