Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto tra ex coniugi. Il ricorrente aveva chiesto in primo grado, con azione fondata sull'arricchimento senza causa, la condanna dell'ex moglie alla restituzione di una somma di denaro pari a euro 329.477,36, sostenendo che essa avesse prelevato importi da conti correnti cointestati per pagare il prezzo di un appartamento intestato solo a lei. Aveva inoltre domandato la restituzione del 50% delle somme versate sui conti cointestati, assumendo che tali conti fossero alimentati esclusivamente con i propri redditi professionali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la vicenda si inserisse in un'operazione unitaria nella quale il denaro era stato volontariamente messo a disposizione dal marito per consentire l'acquisto dell'immobile da parte della moglie, in un'ottica di donazione indiretta. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 769 c.c. e omesso rilievo della mancanza di animus donandi, lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito apoditticamente al prelievo una finalità liberale senza indicare elementi di fatto idonei a dimostrare la donazione indiretta; 2) violazione dell'art. 113 c.p.c., per non avere il giudice qualificato d'ufficio la domanda come azione di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che nel ricorso il ricorrente aveva dichiarato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, facendo così scattare l'onere, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., di depositare entro il termine di legge anche la copia della sentenza munita della relata di notifica. Tale produzione non risultava effettuata: era stata depositata solo una copia autentica della sentenza, priva della prova della notifica, e la prova non emergeva neppure da produzioni della controparte, che peraltro non aveva svolto difese. La Corte ha ribadito che la dichiarazione di avvenuta notifica contenuta nel ricorso integra un fatto processuale autosufficiente a far decorrere il termine breve e impone il deposito della relata; la sua omissione determina improcedibilità e non può essere sanata con memorie successive o con tardivi depositi. Ha inoltre escluso contrasto della disciplina con Costituzione e CEDU. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata attività difensiva dell'intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di restituzione per arricchimento senza causa proposta in primo grado; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'improcedibilità del ricorso.
Invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione della dazione come donazione, sostenendo l'assenza di animus donandi.
Dedotto per sostenere che il giudice avrebbe dovuto riqualificare d'ufficio la domanda come azione di arricchimento senza causa.
Norma processuale evocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
Richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
La mancata produzione, nel termine, della copia della sentenza con relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso.
Usato per ricondurre la notificazione della sentenza al procuratore costituito, salvo diversa specificazione.
Evocato per escludere che, in mancanza di specificazioni, la notificazione debba intendersi fatta alla parte personalmente.
La memoria successiva non può correggere la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso.
Anche la memoria ex art. 378 non può emendare la dichiarazione processuale già resa nel ricorso.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di improcedibilità del ricorso, ricorre l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 24 Cost.
Richiamato nel confronto con la disciplina dell'improcedibilità, che la Corte ritiene non lesiva del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato per escludere che l'onere di deposito e la sanzione processuale violino il giusto processo.
art. 6 CEDU
La Corte esclude che l'improcedibilità per omesso deposito della relata di notifica contrasti con il diritto di accesso alla giustizia e con il giusto processo convenzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione contenuta nel ricorso circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce un fatto processuale rilevante ai fini della decorrenza del termine breve e comporta l'onere di depositare, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia della sentenza con la relativa relata di notifica.
- L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando il ricorrente abbia dichiarato l'avvenuta notificazione, determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
- La dichiarazione di avvenuta notificazione inserita nel ricorso è emendabile nei limiti delle ordinarie riproduzioni degli atti, ma non può essere successivamente corretta con memorie ex artt. 378 o 380-bis c.p.c. per neutralizzare la sanzione di improcedibilità.
- In mancanza di specifiche indicazioni contrarie, la dichiarazione di notificazione della sentenza deve intendersi riferita alla notificazione al difensore costituito, funzionale alla verifica della tempestività dell'impugnazione.
- La disciplina dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica è ritenuta compatibile con Costituzione e CEDU, poiché costituisce adempimento preliminare e non eccessivamente gravoso, funzionale alla verifica rapida della procedibilità del ricorso.
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