Cassazione Civile, Ordinanza n. 33369/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce dai danni lamentati da alcuni condomini e dal condominio a porzioni esclusive e parti comuni di un edificio, asseritamente causati dai lavori di realizzazione di un'autorimessa interrata eseguiti su un terreno vicino. In primo grado il tribunale aveva condannato due società esecutrici al risarcimento, rigettando le domande di manleva verso le rispettive assicurazioni. In appello la società ricorrente, incorporante della committente originaria, aveva contestato: 1) la dichiarata tardività del motivo con cui si censurava il rigetto della garanzia assicurativa relativa a una delle polizze; 2) l'interpretazione del contratto di appalto e della polizza assicurativa, sostenendo che la clausola contrattuale imponesse solo l'onere di stipulare un'assicurazione e non un obbligo di manleva personale verso l'appaltatrice; 3) l'omesso esame degli allegati della polizza che, a suo dire, coprivano anche il fatto dell'appaltatore e la colpa grave; 4) la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali; 5) l'illegittima inclusione dell'IVA nel risarcimento liquidato ai danneggiati. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il quarto motivo: ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva interpretato la clausola del contratto d'appalto come fonte di un obbligo della committente di garantire direttamente l'appaltatrice per le pretese risarcitorie dei terzi, osservando che il giudice di merito non aveva adeguatamente ricostruito la comune intenzione delle parti alla luce del tenore letterale e del complessivo assetto negoziale. Ha invece respinto il quinto motivo, confermando che, quando il danno patrimoniale è liquidato in base al costo delle riparazioni, il risarcimento comprende anche l'IVA salvo diritto alla detrazione o al rimborso. I primi tre motivi sono stati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame limitato ai profili accolti.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso, assorbendo i primi tre e rigettando il quinto. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame dell'interpretazione della clausola contrattuale di riparto del rischio e degli obblighi di garanzia/manleva derivanti dal contratto d'appalto e dalla polizza. È stato invece confermato il principio per cui il danno patrimoniale liquidato in base al costo delle riparazioni comprende l'IVA, se non detraibile o rimborsabile.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli altri articoli sull'appello per censurare la tardività del motivo di gravame.
Richiamato in tema di specificità dei motivi di appello e devoluzione delle censure.
Richiamato in tema di preclusioni in appello.
Richiamato per la disciplina delle domande ed eccezioni non riproposte.
Invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per censurare l'asserita omissione di pronuncia.
È il parametro del vizio di violazione di legge denunciato con riferimento all'interpretazione contrattuale e all'IVA.
Parametro del vizio di nullità processuale denunciato per violazione delle norme sull'appello e per asserita omessa pronuncia.
Parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
Richiamati come canoni legali di interpretazione del contratto, da applicare secondo il testo, il contesto complessivo e la causa concreta.
Invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.
Richiamato tra i criteri ermeneutici contrattuali.
Richiamato per l'interpretazione secondo buona fede e per escludere letture contrastanti con gli interessi perseguiti.
Richiamato per l'interpretazione secondo la causa concreta e la ragione pratica del negozio.
Richiamato in relazione all'onere della prova e alla valutazione del contenuto della polizza.
Richiamato a sostegno della censura di omesso esame del contenuto documentale prodotto in giudizio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento in forma specifica/per equivalente, per escludere l'IVA; la Corte ha comunque confermato l'inclusione dell'imposta nel danno liquidato per equivalente basato sui costi di riparazione.
Richiamato per contestare l'applicazione dell'IVA al risarcimento; la Corte ha affermato che l'IVA è dovuta salvo diritto alla detrazione o al rimborso.
Richiamato in via preliminare per la rituale produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro l'interpretazione di un contratto non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo, ma deve denunciare la violazione dei canoni legali di ermeneutica, la motivazione mancante o apparente oppure l'omesso esame di fatti decisivi.
- L'interpretazione della clausola contrattuale deve ricostruire la comune intenzione delle parti alla luce del senso letterale delle parole, del complessivo contesto negoziale e della causa concreta, evitando letture atomistiche o meramente formalistiche.
- Una clausola che ponga a carico del committente il costo o l'onere di stipulare una copertura assicurativa non implica automaticamente, senza ulteriore base testuale e sistematica, l'assunzione di un obbligo diretto di manleva personale verso l'appaltatore per i danni ai terzi.
- Se il risarcimento del danno patrimoniale è liquidato prendendo a riferimento il costo degli interventi riparatori, la somma deve comprendere anche l'IVA, salvo che il danneggiato abbia diritto alla detrazione o al rimborso dell'imposta.
- La tempestività e specificità dei motivi di appello vanno valutate in relazione al contenuto effettivo dell'atto di gravame e alla portata delle statuizioni impugnate; non è corretto dichiarare tardiva una censura se essa risulta già sostanzialmente devoluta con l'atto di appello.
- Il concordato preventivo, di regola, non determina di per sé un difetto di legittimazione processuale della società ammessa né impone automaticamente l'integrazione del contraddittorio con eventuali organi della procedura, quando la lite riguardi l'accertamento di un credito e la condanna al pagamento.
- rami
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