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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40681/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di due soci di fatto contro una società che aveva ricevuto il pagamento di euro 145.200 nell'ambito di una commessa di lavori pubblici. In concreto, il consorzio aggiudicatario dei lavori affidati dal Comune aveva subaffidato parte delle opere alla consorziata esecutrice, la quale a sua volta aveva subappaltato lavorazioni alla resistente. Il pagamento alla resistente era avvenuto direttamente dalla stazione appaltante in forza di una procura irrevocabile all'incasso rilasciata dal consorzio. Il Tribunale aveva ritenuto l'atto revocabile come pagamento anormale ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.; la Corte d'appello aveva invece escluso l'anormalità del pagamento, valorizzando il contesto normativo e negoziale del subappalto nelle opere pubbliche, la possibilità del pagamento diretto al subappaltatore e la prassi di analoghe procure all'incasso. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, contestando soprattutto: la mancata considerazione della necessità di verificare la copertura pattizia del meccanismo di pagamento; l'erronea applicazione delle norme sui pagamenti diretti nel settore dei lavori pubblici; la presunta illogicità e insufficienza della prova presuntiva; l'omesso esame della funzione della clausola e della scientia decoctionis. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del fallimento. Ha ritenuto infondato il secondo motivo e inammissibili gli altri, osservando che la Corte d'appello non aveva affermato l'applicabilità diretta delle norme richiamate sulla disciplina dei lavori pubblici, ma le aveva utilizzate per descrivere il contesto normativo e la prassi del settore; ha inoltre ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato, da un lato, la funzione della clausola di pagamento diretto e, dall'altro, la prassi di analoghi pagamenti nel medesimo rapporto. La Corte ha poi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    Gli atti di pagamento non normali nella prassi commerciale possono essere revocati perché sintomatici del dissesto del debitore; il carattere di normalità va valutato avendo riguardo, se esistenti, alle regole dello specifico rapporto e alle concrete modalità seguite dalle parti, non alla sola astratta legittimità della forma di pagamento.

  • art. 18, comma 3-bis, l. 55/1990

    La Corte di merito lo ha richiamato solo come elemento del contesto normativo del settore dei lavori pubblici, non come norma direttamente applicabile alla fattispecie; la Cassazione ha ritenuto corretto tale uso contestuale e non decisivo ai fini della ratio decidendi.

  • art. 13, comma 2, l. 109/1994

    È stato considerato quale dato del quadro normativo di riferimento per descrivere la corresponsabilità nel rapporto di appalto pubblico e spiegare la prassi del pagamento diretto al subappaltatore.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti; la censura che contesti la valutazione presuntiva deve confrontarsi con la specifica ratio della decisione.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva non può essere censurata in astratto, ma va attaccata nella sua concreta formazione e nella sua attitudine dimostrativa rispetto ai fatti da provare.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere probatorio è richiamata in relazione alla prova contraria che grava sul destinatario dell'atto reputato anormale e alla necessità di specifica contestazione della prova presuntiva.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se non si confronta con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato come parametro della motivazione, ma la censura è ritenuta non pertinente perché non si confronta con la reale ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni difensive; sono inammissibili le censure che mirino a riesaminare profili giuridici o valutativi.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica non riferibile al decisum è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato per la disciplina dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti, la normalità dell'atto va valutata in concreto, tenendo conto non solo della possibilità astratta della forma di pagamento, ma anche della funzione della clausola, del contesto negoziale e delle modalità effettivamente seguite dalle parti.
  • Quando il rapporto è di durata o articolato in più contratti collegati, la verifica del carattere anomalo del pagamento deve essere compiuta con riferimento alle regole specifiche del rapporto e alla prassi concretamente osservata, non alla sola prassi commerciale generale.
  • Il giudice può utilizzare il contesto normativo di settore per descrivere la fisiologia del rapporto e verificare la consuetudine della modalità di pagamento; ciò non implica necessariamente l'applicazione diretta della norma richiamata alla fattispecie concreta.
  • La clausola di pagamento diretto non esclude di per sé la revocabilità: occorre verificare se essa sia stata predisposta nell'interesse del debitore o, invece, principalmente nell'interesse del creditore a sottrarsi alla par condicio.
  • Il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; le censure che presuppongano una motivazione diversa da quella resa sono inammissibili.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di argomenti difensivi o questioni giuridiche.
  • Se una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, l'infondatezza o inammissibilità delle censure relative a una sola di esse rende inutili le doglianze sulle altre, per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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