Cassazione Civile, Ordinanza n. 00053/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una società titolare di rapporti di conto corrente contro la banca, per ottenere la restituzione di somme addebitate in forza di clausole ritenute illegittime. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la banca al pagamento di importi relativi a tre conti, oltre interessi legali dalla chiusura dei conti. La corte d'appello aveva rigettato l'appello della banca, ritenendo, in sintesi: non valida la clausola sugli interessi passivi per indeterminatezza del criterio applicativo del tasso; non sufficientemente specificata la commissione di massimo scoperto; necessaria una pattuizione espressa per la capitalizzazione degli interessi; infondata l'eccezione di prescrizione perché le rimesse erano state ripristinatorie in presenza di un affidamento; e provata, per non contestazione, la mancata produzione o sottoscrizione dei contratti relativi ad altri conti collegati. In cassazione la banca ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1284, 1346 e 1418 c.c., sostenendo che il tasso di interesse fosse determinabile dal contratto e che la corte territoriale avesse errato nella lettura delle clausole; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2935, 2697, 2946 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando l'esistenza di un affidamento e la natura ripristinatoria delle rimesse, assumendo che vi fosse solo tolleranza bancaria e non apertura di credito. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili perché miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione e valutazione del fatto e dell'interpretazione del contratto, precluse in sede di legittimità, e perché il primo motivo non era sorretto dalla necessaria specifica indicazione delle affermazioni in diritto censurate. Ha inoltre rilevato che la corte d'appello aveva effettuato un accertamento di fatto sulla non determinabilità del tasso e sull'esistenza di un'apertura di credito, non sindacabile in cassazione in assenza di specifici vizi motivazionali. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna della banca alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca. Ha confermato, per effetto dell'inammissibilità, la decisione di merito che aveva accolto parzialmente la domanda della società correntista e condannato la banca alla restituzione di somme indebitamente addebitate su rapporti di conto corrente. La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso non colpissero vere violazioni di legge, ma chiedessero una nuova valutazione delle clausole contrattuali e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, in particolare sulla determinabilità del tasso, sulla commissione di massimo scoperto, sulla capitalizzazione, sull'esistenza di un affidamento e sulla natura delle rimesse ai fini della prescrizione. La banca è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo dovuto per legge.
Norme richiamate
I canoni di interpretazione del contratto possono essere censurati in cassazione solo se si indica specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammessa una mera richiesta di diversa lettura della clausola.
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione degli interessi, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a rivalutare il fatto e l'interpretazione contrattuale.
La determinabilità dell'oggetto della clausola sugli interessi va verificata sul testo contrattuale; nel caso concreto la censura era inammissibile perché mirava a sovrapporre una diversa interpretazione a quella del giudice di merito.
Richiamato come norma sulla nullità della clausola; la Corte non entra nel merito della nullità perché il motivo è dichiarato inammissibile.
In tema di prescrizione dell'azione di ripetizione, la decorrenza va collegata alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse; la censura della banca è stata ritenuta inammissibile perché investiva un accertamento di fatto.
La ripartizione dell'onere probatorio in tema di prescrizione e natura delle rimesse è richiamata, ma la Corte evidenzia che la questione resta soprattutto sul piano della prova e dell'accertamento di fatto.
Richiamato dalla banca per sostenere la prescrizione ordinaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché incompatibile con l'accertamento di merito sull'apertura di credito e sulla natura ripristinatoria dei versamenti.
La corte d'appello aveva valorizzato il principio di non contestazione per ritenere provata la mancata produzione o sottoscrizione di alcuni contratti; la Cassazione non ha riformato tale apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Per denunciare violazione di legge occorre indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che contrastano con la norma; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Indicato come base procedurale dell'adunanza camerale non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma inseritrice dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 2 della delibera CICR 9 febbraio 2000
Richiamato dalla corte territoriale: per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria una pattuizione espressa conforme alla delibera, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve essere accompagnata dall'indicazione specifica dei fatti decisivi e delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono erronee; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La ricerca della comune volontà delle parti e l'interpretazione delle clausole contrattuali costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una diversa lettura del contratto se quella adottata è una delle interpretazioni plausibili.
- La clausola sugli interessi è nulla per indeterminatezza solo quando il contratto non consenta di individuare, con criteri oggettivi, quando e come si applichi uno dei tassi previsti; se il motivo mira soltanto a sostituire una interpretazione più favorevole, la censura non supera il vaglio di legittimità.
- In tema di ripetizione di indebito su conto corrente, la decorrenza della prescrizione dipende dalla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e dall'esistenza di un affidamento; tuttavia tale accertamento è di fatto e non può essere ribaltato in cassazione con una mera contestazione della ricostruzione probatoria.
- Quando il giudice di merito accerta, anche mediante consulenza tecnica, l'esistenza di un'apertura di credito e la natura ripristinatoria dei versamenti, la relativa censura in cassazione è inammissibile se tende soltanto a ottenere un nuovo esame del merito.
- Per la validità di una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria una pattuizione espressa conforme alla disciplina regolamentare applicabile, non essendo sufficiente un richiamo generico o la sola pubblicazione della regola da parte dell'istituto di credito.
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