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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15182/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso della federazione di settore per il pagamento di contributi associativi riferiti agli anni 2011-2014, ritenuti dovuti da un imprenditore che aveva aderito a un'associazione di categoria collegata alla federazione. L'ingiunto ha proposto opposizione eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della federazione, sostenendo di non avere mai concluso alcun rapporto con essa ma solo con una diversa associazione autonoma; in secondo luogo, ha contestato l'esistenza di un vincolo contrattuale diretto con la federazione ai sensi dell'art. 1372 c.c.; in terzo luogo, ha dedotto la violazione di specifiche clausole statutarie dell'associazione di appartenenza, anche quanto alle modalità di costituzione della mora e agli obblighi derivanti dallo statuto; infine, ha censurato la liquidazione delle spese di lite operata in appello come eccedente i parametri del d.m. n. 55/2014. Il tribunale ha però ritenuto che l'associazione di settore fosse un'articolazione organica della federazione e che, per tale rapporto, il credito fosse riferibile direttamente a quest'ultima, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo. Con il ricorso per cassazione sono stati riproposti quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dell'art. 1372 c.c.; violazione degli artt. 6, 7 e 23 dello statuto associativo; violazione dell'art. 4 d.m. n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure erano costruite come contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito e non come corretta deduzione di vizi di legittimità; in particolare, ha ritenuto non adeguatamente allegata la decisività dei fatti asseritamente omessi, ha escluso la dedotta violazione dell'art. 1372 c.c. perché fondata su una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti, e ha rilevato che lo statuto di un'associazione non ha valore normativo, sicché le sue disposizioni sono censurabili solo per violazione dei canoni ermeneutici del contratto, non dedotti nel caso. Il quarto motivo è stato respinto nel merito, perché la fase istruttoria/trattazione è considerata un'unica voce nelle tabelle del d.m. n. 55/2014 e la mancata istruttoria in senso stretto non esclude la liquidazione del relativo valore medio; inoltre, la riforma integrale in appello ha travolto la statuizione del primo giudice sulle spese, consentendo al tribunale una nuova autonoma liquidazione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    richiamato quale base del decreto ingiuntivo originario

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame richiede l'allegazione della decisività del fatto non esaminato; non basta prospettare una diversa lettura del merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge non può consistere nella mera contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito

  • art. 1372 c.c.

    non è violato se il giudice accerta, in fatto, un rapporto organico che consente di riferire il credito alla federazione

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    le clausole statutarie di un'associazione non riconosciuta possono essere censurate in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici contrattuali

  • art. 6 statuto A.I.P.P.L.

    richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ravvisa la denunciata violazione perché la censura presuppone una diversa ricostruzione fattuale

  • art. 7 statuto A.I.P.P.L.

    richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ritiene inconferente la censura sulla base della diversa motivazione del giudice di merito

  • art. 23 statuto A.I.P.P.L.

    richiamato dalla parte ricorrente; non può fondare una violazione di legge in sé, trattandosi di disposizione statutaria

  • art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    le tabelle comprendono la fase istruttoria e/o di trattazione come voce unitaria; la mancata istruttoria in senso stretto non esclude la liquidazione del valore medio

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la riforma integrale in appello travolge la regolazione delle spese del primo grado

  • art. 320 c.p.c.

    richiamato per affermare la fisiologica presenza della fase di trattazione nel giudizio dinanzi al giudice di pace

  • art. 180 c.p.c.

    richiamato per affermare la fisiologica presenza della fase di trattazione nel giudizio dinanzi al tribunale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una specifica allegazione della decisività del fatto trascurato e il confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera prospettazione di una diversa ricostruzione della vicenda concreta non è sufficiente.
  • La violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito: se la critica investe l'accertamento dei fatti, il rimedio è, nei limiti consentiti, il vizio motivazionale, non l'error in iudicando.
  • Le disposizioni di uno statuto di associazione non riconosciuta non hanno valore normativo; in cassazione la loro interpretazione può essere censurata solo sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici contrattuali.
  • La titolarità di un credito associativo può essere riferita a un soggetto diverso dall'associazione formalmente aderita quando il giudice di merito accerti, in fatto, un rapporto organico o di immedesimazione tra gli enti, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la voce tabellare 'fase istruttoria e/o di trattazione' è unitaria: la mancata istruttoria in senso stretto non impedisce la liquidazione del relativo valore medio se la fase di trattazione si è svolta.
  • La riforma integrale della decisione di primo grado travolge anche la statuizione sulle spese, consentendo al giudice di appello una nuova autonoma liquidazione delle spese di entrambi i gradi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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