Cassazione Civile, Ordinanza n. 35994/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che le parti avevano dato atto della cessazione della materia del contendere per integrale pagamento dell'obbligazione tributaria in corso di giudizio. Ha altresì disposto la compensazione delle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (ente non profit)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 emesso dal Comune di Firenze nei confronti di un ente dotato di personalità giuridica e operante nel settore didattico. La CTR aveva confermato il diritto dell'ente all'esenzione dall'ICI ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, ritenendo sufficiente il riconoscimento ministeriale dell'attività didattica e ravvisando sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo dell'esenzione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, assumendo che l'esenzione riguarderebbe solo attività didattiche di base o comunque quelle indicate dalla normativa sulla parità scolastica e dalla disciplina ministeriale sulle attività non commerciali; (2) violazione della medesima norma e di altre disposizioni richiamate, deducendo che la contribuente non avrebbe provato la natura non commerciale dell'attività svolta, anche in considerazione dell'importo elevato delle rette; (3) nullità/illogicità della motivazione per contraddizione interna, poiché la sentenza avrebbe da un lato affermato il finanziamento dei corsi da parte della casa madre, e dall'altro omesso di considerare che le rette per studente erano di circa 12.000 dollari. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno dichiarato cessata la materia del contendere per integrale pagamento del dovuto da parte dell'ente resistente, con adesione del difensore di quest'ultimo all'istanza di estinzione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
La sentenza di merito aveva riconosciuto l'esenzione ICI per l'attività didattica; nel giudizio di legittimità la Corte non è entrata nel merito della norma per sopravvenuta cessazione dell'interesse.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata come illogica e apparente.
art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla prova della natura non commerciale dell'attività.
Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sull'esenzione ICI per enti non commerciali.
art. 34, comma 8-bis, d.l. n. 69/1989
Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto normativo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 91-bis, comma 3, d.l. n. 1/2012
Richiamato quale base del regolamento ministeriale sulle attività svolte con modalità non commerciali.
d.m. MEF 19 novembre 2012, n. 200
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le attività didattiche sono non commerciali solo in presenza di specifiche condizioni (parità, gratuità o corrispettivi simbolici).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'ulteriore contributo unificato, affermando che la disposizione non si applica all'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Norma evocata come parametro del dedotto vizio motivazionale.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene l'integrale soddisfacimento della pretesa o comunque la cessazione della materia del contendere, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione esclude il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale di natura lato sensu sanzionatoria non estensibile oltre i casi espressamente previsti.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso e si limita a prendere atto del venir meno dell'interesse all'impugnazione.
- La prova e la qualificazione della natura commerciale o non commerciale di un'attività ai fini dell'esenzione tributaria restano questioni rilevanti nel merito, ma diventano irrilevanti se la controversia si estingue di fatto per soddisfacimento della pretesa tributaria.
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