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Sentenza

Sentenza del 05/07/2022 n. 21311 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia notificava avvisi di accertamento per gli anni 2003, 2005, 2006 e 2007 contestando la deducibilità di costi (commissioni) collegati a contratti di prestito di azioni (stock lending) con società estere e la rettifica di perdite riportate. L'Ufficio riteneva l'operazione priva di sostanza economica e finalizzata a risparmio fiscale indebito, con flussi tramite banca estera e rapporti tra società correlate (DFD). La contribuente impugnava per vizi di motivazione, termini di accertamento (art.43 DPR 600/1973), obbligo di denuncia penale (art.331 c.p.p.), omissioni procedurali (art.37-bis) e mancata valutazione di ragioni economiche extrafiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato nel merito il ricorso di ELDA tranne che sulla questione delle sanzioni: ha confermato la legittimità dell'accertamento e la qualificazione elusiva/indeducibilità delle commissioni in quanto fenomeno equivalente all'usufrutto di azioni (applicabilità dell'art.109, comma 8, TUIR) e ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini per la presenza di indizi di reato (fumus). Ha inoltre chiarito che la mancata applicazione della procedura di cui all'art.37-bis DPR 600 non invalidava l'accertamento alla luce dell'applicazione dell'art.109. Infine la Corte ha cassato parzialmente la sentenza di merito soltanto per la determinazione delle sanzioni in relazione alla sopravvenuta norma più favorevole (D.L. n.158/2015, art.15) e ha disposto il rinvio alla CTR per rideterminare le sanzioni e le spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 43, comma 3

    Per il raddoppio dei termini di accertamento è sufficiente la sussistenza di indizi di reato (fumus rei); non è necessaria la denuncia penale effettiva né l'esito dei procedimenti penali, riservando all'autorità giudiziaria la verifica dei presupposti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 109, comma 8

    In deroga al comma 5, non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 89

    La Corte ha interpretato il contratto di stock lending come fenomeno economico equivalente all'usufrutto di azioni; la commissione pagata è assimilabile al costo dell'usufrutto e, quando gli utili sottostanti siano esclusi da tassazione ai sensi dell'art.89, tale costo è indeducibile.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 89

    Riferimento normativo per l'indeducibilità previsto dall'art.109; rileva per identificare utili esclusi dalla tassazione che giustificano l'applicazione dell'art.109, comma 8.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37-bis

    La Corte ha ritenuto che la mancata attivazione della procedura prevista dall'art.37-bis (contestazione di fattispecie elusive) non inficia l'accertamento quando, sul piano sostanziale, l'operazione rientri nell'ambito applicativo di norme tributarie (es. art.109) e la motivazione dell'atto sia congrua.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 7

    Disciplina sanzionatoria a cui si riferivano le sanzioni inizialmente applicate; rispetto alla successiva normativa più favorevole, la sua applicazione può essere ridotta se ricorre ius superveniens e viene specificamente richiesto e documentato dal contribuente.

  • D.L. 24 settembre 2015, n. 158 - art. 15

    Norma ius superveniens che riduce la misura minima edittale delle sanzioni amministrative (es.: da 100% a 90% della maggiore imposta). La Corte ha disposto l'applicazione di tale norma se specificamente invocata e documentata dalla parte, rimettendo al giudice di merito la rideterminazione delle sanzioni.

Massime di principio

  • Operazioni di stock lending che attribuiscono al mutuante l'economia equivalente dell'usufrutto (ricezione dei dividendi contro pagamento di una commissione) possono essere fiscalmente ricondotte all'art.109 TUIR: la commissione è assimilabile al costo dell'usufrutto e può risultare indeducibile se gli utili sottostanti sono esclusi dalla tassazione (art.89).
  • Per prorogare i termini di accertamento (art.43 DPR 600) l'Amministrazione deve poter fondare il raddoppio su indizi del reato (fumus rei); non è necessaria la denuncia penale formale né l'esito del procedimento penale.
  • La verifica della sostanza economica prevale sulla denominazione formale dell'operazione: contratti stipulati tra parti correlate, in prossimità di chiusura d'esercizio, con flussi circolari e remunerazioni preordinate ad ottenere un vantaggio fiscale pongono un forte indizio di elusione/assenza di valide ragioni extrafiscali.
  • La mancata attivazione della specifica procedura di contestazione di elusione (art.37-bis) non annulla automaticamente l'accertamento quando la decisione sia fondata su norme tributarie applicabili e la motivazione risulti congrua e trasparente.
  • Quanto alle sanzioni, l'eventuale norma successiva più favorevole (ius superveniens) può essere applicata, ma il contribuente deve specificamente invocarla e documentarne l'applicabilità: in tal caso il giudice di merito rideterminerà l'entità della sanzione.

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