Sentenza del 05/07/2022 n. 2227 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - Ingiunzione fiscale - Compatibilità con la riscossione mediante ruolo - Affermazione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio verteva sulla compatibilità e sulla eventuale obbligatorietà dell'emissione della cartella di pagamento (ruolo ai sensi del d.p.r. 602/1973) rispetto all'uso dell'ingiunzione fiscale (r.d. 639/1910) e alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, del DL 248/2007. In sostanza si discuteva se le procedure di riscossione coattiva siano cumulative/obbligatorie o alternative e se l'ente locale fosse tenuto ad emettere la cartella prima di procedere con l'ingiunzione o con altre forme di riscossione coattiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le procedure di riscossione coattiva previste dall'art. 36 comma 2 del DL 248/2007, l'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 e la riscossione mediante ruolo (cartella, d.p.r. 602/1973) sono alternative. Ne consegue che l'ente locale non è obbligato ad emettere la cartella/ruolo prima o in aggiunta all'ingiunzione: può scegliere la procedura di riscossione più idonea nei limiti di legge. Di conseguenza la domanda del ricorrente (se mirava ad ottenere l'annullamento per omessa emissione della cartella) è stata respinta e la procedura dell'ente locale è stata ritenuta legittima.
Norme richiamate
Questo comma disciplina una specifica modalità di riscossione coattiva; la sentenza lo interpreta come procedura alternativa alle altre forme di riscossione (ingiunzione e ruolo), non come fonte di obbligo di emissione della cartella.
r.d. 639/1910 (ingiunzione fiscale)
L'ingiunzione fiscale è confermata come strumento autonomo di riscossione coattiva: il suo utilizzo non è incompatibile con il ruolo ma ne è alternativa.
d.p.r. 602/1973 (ruolo / cartella esattoriale)
La cartella di pagamento (ruolo) resta uno strumento ordinario di riscossione coattiva, ma la sua emissione non è sempre obbligatoria se l'ente legittimamente adotta altre procedure previste dalla legge.
Massime di principio
- Le diverse procedure di riscossione coattiva (ingiunzione, ruolo/cartella, misure previste da disposizioni speciali come art.36 DL 248/2007) sono alternative: l'amministrazione può scegliere l'una o l'altra nei limiti normativi.
- Non può essere automaticamente imposta al soggetto obbligato l'emissione della cartella se l'ente ha adottato un altro strumento legittimo di riscossione; il mancato rilascio della cartella non invalida per ciò solo la riscossione tramite ingiunzione.
- Chi contesta la procedura deve dimostrare che l'ente ha violato requisiti procedurali o di legge specifici (es. difetto di notifica, violazione dei termini, carenza di titolo esecutivo), non limitarsi a sostenere l'assenza della cartella.
- La scelta della procedura può avere conseguenze diverse sui termini e sulle modalità di impugnazione: verificare sempre la disciplina di impugnazione e i termini specifici relativi all'ingiunzione rispetto alla cartella.
- L'amministrazione non può utilizzare più procedimenti per ottenere duplici riscossioni sullo stesso credito: va esclusa la duplicazione o la doppia esecuzione per la stessa obbligazione.
- In presenza di normative speciali (es. disposizioni regionali o locali) è necessario controllare se esse impongono vincoli diversi rispetto alla regola di alternatività.
- Per il contribuente conviene valutare tempestivamente i rimedi specifici disponibili contro l'atto effettivamente notificato (es. opposizione all'ingiunzione, ricorso giurisdizionale) e non basarsi su presunte obbligatorietà procedurali.
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