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Sentenza

Sentenza del 05/07/2022 n. 2237 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Irreperibilità relativa - Notifica - Formalità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso di Straface avverso intimazioni di pagamento ritenute prescritte. L'Ufficio ha dedotto che le cartelle erano state regolarmente notificate (e che erano stati notificati successivi atti interruttivi), mentre il contribuente aveva sostenuto la prescrizione per difetti di notifica.

La decisione

Parziale accoglimento dell'appello: il Collegio ha ritenuto regolari le notifiche e quindi non prescritte le pretese erariali relative ad alcune cartelle (quattro cartelle indicate: n. 034/xxxxxxxxx ecc.), mentre per altre cartelle (altre quattro indicate) è emersa l'irregolarità della procedura ex art. 140 c.p.c. per mancata spedizione/ricezione della raccomandata informativa dopo il deposito presso la casa comunale, con conseguente prescrizione dei relativi crediti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata e le spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Nei casi di "irreperibilità relativa" la notifica si perfeziona solo con il deposito della copia nella casa comunale, l'affissione dell'avviso all'abitazione/ufficio, la spedizione di una raccomandata A.R. informativa e il ricevimento della stessa o il decorso di 10 giorni dalla spedizione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    Disciplina specifica per notifiche di avvisi e atti tributari: si applica la procedura ex art. 140 c.p.c. quando residenza e indirizzo sono noti ma il destinatario è assente; diversa disciplina (lett. e) quando il destinatario risulta trasferito in luogo sconosciuto, previa attestazione delle ricerche nella relata.

  • Cass. civ. sez. trib., 27/07/2018 n. 19958

    "in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi... la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna... mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto..."

    Conferma che la scelta del rito notificatorio dipende dalle informazioni sul destinatario: assenza temporanea nel medesimo indirizzo versus trasferimento in luogo sconosciuto.

  • Cass. civ., sez. III, 08/07/2020, n. 14250

    Precisazione giurisprudenziale secondo cui per l'irreperibilità relativa sono necessari tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., ivi inclusa la raccomandata informativa e il relativo ricevimento o il decorso dei 10 giorni.

  • Cass. n. 6788/2017

    Ribadisce la distinzione fra trasferimento in luogo sconosciuto e mera irreperibilità nel medesimo indirizzo, con conseguente diversa disciplina notificatoria.

Massime di principio

  • Quando il destinatario risulta semplicemente assente nel suo domicilio noto (irreperibilità relativa), la notifica tributaria segue l'art. 140 c.p.c.: oltre al deposito in casa comunale e all'affissione dell'avviso, è necessaria la spedizione della raccomandata informativa e il suo ricevimento o il decorso di 10 giorni; senza questi adempimenti la notifica è viziata.
  • Se dalle ricerche emerge che il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto, non va applicata la procedura art. 140 c.p.c. ma la disciplina del D.P.R. 600/1973 art. 60, lett. e), previa attestazione delle ricerche nella relata.
  • La PA ha l'onere di provare l'esecuzione integrale delle formalità notificatorie (in particolare la spedizione e la ricezione della raccomandata informativa o il decorso dei 10 giorni); la mancanza di prova comporta la nullità della notifica e può determinare la prescrizione del credito.
  • Le notifiche consegnate direttamente a mani del destinatario sono valide se documentate correttamente; in tal caso la prescrizione non matura.
  • In giudizio l'assenza di difesa da parte del contribuente può influire sulle spese di lite (es. compensazione), ma non sostituisce l'onere probatorio dell'Amministrazione sulla regolarità delle notifiche.
  • In caso di dubbi sulla correttezza formale della notifica verificare sempre: relata di notifica, prova di affissione, prova di deposito nella casa comunale, ricevuta della raccomandata A.R. o documentazione del decorso dei 10 giorni.

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